INPS - Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) – Interruzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti - Esclusione del versamento del contributo di licenziamento – Compilazione flusso UNIEMENS

L’INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esclusione del versamento del contributo dovuto a seguito dell’interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, nel caso previsto dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2015.

Suggerimento n. 121/26 del 27 febbraio 2025


Come noto, la legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) ha introdotto diverse novità in materia di diritto del lavoro, intervenendo, tra l’altro, su alcune norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (v. nostro Suggerimento n. 12/2025).

In particolare, l’articolo 19 della legge n. 203/2024 ha introdotto all’articolo 26 (che disciplina la procedura telematica obbligatoria per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) del decreto legislativo n.151/2015, il comma 7-bis, il quale dispone che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo (ovvero l’obbligo di effettuare la procedura telematica di dimissioni). Tali ultime disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Come chiarito dall’INPS con messaggio n. 639/2025, per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, (v. circolare INPS n. 94/2015).

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro, di cui al comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024, ossia dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con le modalità descritte nei paragrafi precedenti devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.


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