Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle dimissioni per fatti concludenti introdotte dalla legge n. 203/2024 c.d. Collegato Lavoro - Nuovo modulo

Pubblicata la Nota dell’INL n. 579 del 22 gennaio 2025 in ordine alla disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, introdotta dall’art. 19 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, in vigore dal 12 gennaio u.s., con allegata nuova modulistica per la comunicazione all’ITL competente.

Suggerimento n. 69/18 del 30 gennaio 2025


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 12/4 del 9 gennaio 2025, per informare le imprese che con Nota n. 579/2025 l’INL ha fornito le prime indicazioni operative relative alla procedura di comunicazione delle dimissioni per fatti concludenti, susseguenti all’ assenza ingiustificata del lavoratore, procedura ora prevista dal comma 7-bis, articolo 26, d.lgs. n. 151/2015, introdotto dal c.d. Collegato Lavoro.

L’articolo 7-bis in questione dispone che: “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

In sintesi, la Nota in commento precisa i seguenti aspetti della procedura di comunicazione delle dimissioni tacite all’Ispettorato:

  • L’Ispettorato territoriale competente è da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
  • La comunicazione all’Ispettorato, che è il solo onere previsto in capo al datore di lavoro, va fatta preferibilmente via PEC all’indirizzo istituzionale della sede competente e deve riportare tutte le informazioni di cui il datore di lavoro sia a conoscenza circa i dati anagrafici, ultima residenza nota, recapiti mail e telefonici e ulteriori informazioni, utilizzando un Modello di comunicazione apposito, per indicare tutte queste informazioni.
  • Il datore di lavoro comunicherà all’ITL competente l’intervenuta assenza ingiustificata del lavoratore, una volta superato il termine previsto dal CCNL applicato, o in assenza di una previsione contrattuale, una volta trascorsi almeno quindi giorni di assenza.
  • La procedura di comunicazione delle dimissioni tacite è una possibilità attribuita al datore di lavoro qualora, ad esempio, voglia risolvere il rapporto ma non voglia invece procedere al licenziamento disciplinare.
  • L’Ispettorato può attivare la verifica della “veridicità della comunicazione”, contattando il lavoratore, altro personale o altri soggetti che forniscano elementi utili, e detti accertamenti dovranno essere avviati e conclusi tempestivamente, entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione datoriale.
  • Il rapporto di lavoro è risolto per dimissioni “tacite” del lavoratore solo sulla base della assenza del lavoratore portata per i termini del CCNL o di 15 giorni in assenza di previsione contrattuale e della intervenuta comunicazione all’ITL, tanto che il datore di lavoro può effettuare l’Unilav di cessazione.
  • Fermi i poteri di accertamento d’ufficio dell’Ispettorato, con onere della prova a carico del lavoratore, laddove quest’ultimo provi non tanto i motivi dell’assenza, ma provi l’impossibilità a comunicarli (o la circostanza di averli viceversa comunicati), l’effetto risolutivo può essere evitato.
  • In tale ultimo caso, l’ITL avviserà il lavoratore del suo diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, se già interrotto (con la trasmissione dell’Unilav di cessazione e il Datore di lavoro), riscontrando via Pec la comunicazione che il Datore di Lavoro aveva mandato.
  • L’ispettorato si riserva di dare al lavoratore diversa informativa circa eventuali casistiche in cui i motivi dell’assenza (come il mancato pagamento delle retribuzioni) possano dare al lavoratore peculiari e conseguenti diritti.

L’ITL si riserva di fornire ulteriori successive indicazioni, che provvederemo tempestivamente a comunicare alle imprese.


Referenti

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