Serbatoi carburanti uso privato – obblighi in vigore dal 1° gennaio 2021
Dal 1° gennaio 2021 è in vigore l’obbligo di licenza fiscale e di tenuta del registro di carico e scarico carburanti semplificato per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi di capacità volumetrica superiore a 5 mc e fino a 10 mc.
Suggerimento n. 950/211 del 16 dicembre 2020
Precedenti comunicazioni
Suggerimenti n. 50/2020, n. 62/2020, n. 378/2020, n. 592/2020
Ricordiamo alle imprese associate che, l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 47 del 3 dicembre 2020 (vedi allegato) ha fornito indicazioni in merito all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 dell’obbligo di comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, previsti dall’art. 25, comma 4, del D.L.gs n. 504/95 (Testo Unico delle Accise).
L’obbligo entra in vigore per i depositi di carburanti ad uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc e per gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privato, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc (distributori minori).
Nelle note seguenti vengono riportate le disposizioni sopra richiamate.
Entro il 31 dicembre 2020 i possessori degli impianti sopra descritti devono trasmettere all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, la comunicazione di attività, riportando i seguenti dati:
- i propri dati anagrafici, il domicilio e il codice fiscale;
- gli estremi identificativi della ditta ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA o codice fiscale, l’indirizzo di PEC;
- i dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);
- il numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale (ad es., certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori);
- le modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero la descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) tramite il quale sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell'ambito dello svolgimento della propria attività economica; le modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.
L’Agenzia delle Dogane verifica la regolarità formale della comunicazione, e attribuisce all'esercente un codice identificativo dell’impianto minore (c.d. licenza fiscale). L’ente potrà comunque eseguire un sopralluogo sul deposito o sul distributore per riscontrare la corrispondenza di quanto comunicato.
Attenzione
Segnaliamo alle imprese che visto l’elevato numero di richieste e la situazione emergenziale in atto, l’esercente che presenta tempestivamente la comunicazione di attività per l’ottenimento della licenza fiscale e non riceve il codice identificativo, prosegue la gestione dell’impianto minore, garantendo l’osservanza delle modalità stabilite dalla tenuta del registro di carico/scarico.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata e ai nostri Suggerimenti elencati in premessa.