Serbatoi carburanti – semplificazioni ottenimento licenza fiscale

La Legge n. 77/2020 (di conversione del Decreto Rilancio) ha introdotto una serie di semplificazioni per l’ottenimento della licenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane per gli impianti privati di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione collegati a serbatoi di capacità volumetrica superiore a 5 mc e fino a 10 mc autorizzati dal Comune.

Suggerimento n. 592/143 del 30 luglio 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 378/2020

 

Informiamo le imprese associate che la Legge n. 77/2020 (di conversione del D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto una serie di semplificazioni per l’ottenimento licenza fiscale dell’Agenzia delle Dogane per gli impianti privati di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione collegati a serbatoi di capacità volumetrica superiore a 5 mc e fino a 10 mc autorizzati dal Comune.

Come già segnalato precedentemente, l’art. 92, comma 4-sexies della Legge 27/2020 (di conversione del D.L. Cura Italia) ha disposto, per gli impianti sopra descritti, la proroga al 1° gennaio 2021 (come termine ultimo) per ottemperare all’obbligo sia della richiesta della licenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane sia per l’acquisto e tenuta del registro di carico scarico “semplificato”.

Si precisa che il registro di carico scarico semplificato, sul quale annotare la contabilizzazione dei prodotti petroliferi stivati nei citati serbatoi e prelevati dall’impresa per uso autotrazione, non è soggetto ad alcuna preventiva vidimazione, ha validità illimitata ed è da conservare presso il sito in cui è ubicato l’impianto.

Sulla base delle novità introdotte dall’art. 130, comma 2, lettera b) della Legge n. 77/2020 (ovvero modifiche apportate all’art. 25, comma 4 del Testo Unico delle Accise), l’Agenzia delle Dogane Direzione Regionale per la Lombardia, tramite la nota 18021/RU del 29 maggio 2020 (vedi allegato pagine 4-6), ha disposto nuove modalità operative “semplificate” per la presentazione delle istanze finalizzate all’ottenimento della licenza fiscale di esercizio per impianti di carburanti privati ad uso autotrazione e collegati a serbatoi di capacità volumetrica superiore a 5 mc e fino a 10 mc autorizzati dal Comune.

La comunicazione dell’istanza è stata semplificata e dovrà contenere, oltre gli estremi identificativi della società e del legale rappresentante, quanto segue:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 attestante che “nel quinquennio antecedente la richiesta non è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, e di assenza di decreto di rinvio a giudizio per le suddette violazioni”.

2. Composizione dell’impianto privato di erogazione di prodotto energetico: numero e capacità dei serbatoi costituenti l’impianto e numero degli erogatori e relativi contalitri (solamente per i distributori), precisando per questi ultimi se dotati o meno anche di numeratore totalizzatore.

3.Dichiarazione inerente la modalità di tenuta semplificata del registro di carico e scarico e più precisamente se sarà tenuto su supporto elettronico oppure cartaceo. La dichiarazione riguarda i “distributori minori” collegati a “serbatoi” che complessivamente superano la capacità di 5 mc ma non quella di 10 mc (ovvero, per gli analoghi “depositi minori”, con capacità superiore a 10 mc ma non a 25 mc).

4. Copia del provvedimento autorizzativo (comunale o regionale) rilasciato ai sensi dalle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, ovvero dichiarazione contenente gli estremi di detto provvedimento, previsto dall’art. 25 comma 4 del Testo Unico delle Accise come necessario prerequisito per il rilascio del codice identificativo. Riguardo al suddetto provvedimento autorizzativo amministrativo si precisa che:

-per i distributori privati di gasolio è rilasciato dal Comune (qualunque sia la capacità dei serbatoi), sulla base della normativa regionale di applicazione del D. L.vo n. 32/1998 (art. 1, comma 2°), della Legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

-per i depositi privati di gasolio e/o altri prodotti petroliferi (ad esempio bitume) è invece rilasciato dalla Regione (Direzione Ambiente Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Ambiente) laddove la capacità complessiva dei serbatoi superi complessivamente i 25 mc.

5. Copia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza. Ricevuta detta comunicazione e i relativi allegati, gli Uffici delle Dogane rilasceranno all’impresa il codice identificativo dell’impianto.Segnaliamo alle imprese che con tali semplificazioni è stato eliminato l’obbligo di allegare all’istanza:

- le planimetrie dell’impianto (in duplice copia) sottoscritte da professionista abilitato e dal legale rappresentante;

- le tabelle di taratura dei serbatoi (in duplice copia) sottoscritte da professionista abilitato e dal legale rappresentante.

La documentazione è da presentare presso gli Uffici delle Dogane di pertinenza territoriale tramite consegna a mano oppure a mezzo raccomandata postale, non è possibile al momento trasmettere la documentazione tramite PEC.

Ricordiamo infine alle imprese associate che, le cisterne e i serbatoi mobili aventi capacità volumetrica non superiore a 10 mc e privi di pistola di erogazione, trasportati in cantiere e contenenti carburanti per il rifornimento sia di macchine operatrici sia di macchinari a scoppio non sono soggetti alla licenza fiscale, in quanto tali attrezzature per le loro caratteristiche tecnico-costruttive non rientrano nella definizione di “apparecchi di distribuzione automatica collegati a serbatoi”.

Rimangono invece obbligati al certificato di prevenzione incendi dell’impianto (c.d. SCIA antincendio). Per ulteriori dettagli si rimanda al Suggerimento n. 270/2018.

Ricordiamo alle imprese che l’installazione ed esercizio di serbatoi di carburanti presso magazzini/depositi è subordinata all’ottenimento della relativa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente. Per approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 346/2017.


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