Distributori mobili di gasolio – disposizioni transitorie
Il decreto 10 maggio 2018 ha stabilito che l’adeguamento alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi, per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori mobili di gasolio ad uso privato, è stato prorogato fino al 18 febbraio 2019.
Suggerimento n. 270/68 del 28 maggio 2018
Precedenti comunicazioni in materia
Informiamo le imprese associate che il Ministero dell’Interno ha pubblicato il decreto 10 maggio 2018 (sulla G.U. n. 113 del 17/05/2018, vedi allegato) contenente alcune disposizioni transitorie per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori mobili di gasolio ad uso privato di capacità fino a 9 m³ secondo la nuova regola tecnica, stabilita dal decreto 22 novembre 2017.
Il decreto 10 maggio 2018 ha disposto pertanto che la commercializzazione e l’installazione di contenitori-distributori mobili di gasolio di tipo approvato (cioè conformi alle specifiche tecniche contenute nel D.M. 19 marzo 1990 e nel D.M. 12 settembre 2003) è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
L’adeguamento alla nuova regola tecnica quindi è consentito fino al 18 febbraio 2019.
Il provvedimento chiarisce, inoltre, che tale norma transitoria si applica ai contenitori-distributori prodotti prima del 5 gennaio 2018, data di entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017, contenente appunto la nuova regola tecnica.
APPLICAZIONE DELLA NUOVA REGOLA TECNICA
Il decreto 22 novembre 2017, in vigore dal 5 gennaio 2018, ha aggiornato la disciplina di prevenzione incendi relativa ai contenitori-distributori mobili di carburante che, in precedenza, era soggetta a disposizioni differenziate a seconda che fossero destinati al rifornimento di macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività, per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada oppure per le attività di autotrasporto.
Il decreto si applica ai contenitori-distributori mobili di gasolio di nuova installazione e a quelli esistenti ma privi di autorizzazioni.
Pertanto, sono esclusi dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica, i contenitori-distributori di gasolio esistenti al 5 gennaio 2018 (data di entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017) nei casi in cui:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 della legge n. 98/2013;
- siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA antincendio) di cui all’art. 4 del DPR n. 151/2011 (Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi);
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del DPR n. 151/2011.
Gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, non rientrano invece nell’ambito di applicazione della nuova regola tecnica.
Consigliamo tuttavia alle imprese che avessero contenitori-distributori mobili di gasolio di verificare la loro rispondenza alle nuove norme.