Distributori mobili di gasolio - nuova regola tecnica

Il decreto 22 novembre 2017 ha approvato la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori mobili di gasolio ad uso privato di capacità fino a 9 m³.

Suggerimento n. 58/19 del 30 gennaio 2018


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 472/2015

 

Informiamo le imprese associate che è stato pubblicato il decreto 22 novembre 2017 che approva la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori mobili, ad uso privato, per l’erogazione di liquidi combustibili di categoria C (sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017, vedi allegato).

Per liquido combustibile di categoria C si intende un liquido avente un punto di infiammabilità maggiore di 65° C fino ad un massimo di 125° C, come ad esempio il gasolio.

Pertanto, con l'entrata in vigore del decreto, i contenitori-distributori mobili di gasolio di capacità fino a 9 m³ sono ricompresi al punto 13.1.A dell’Allegato I del DPR 151/2011 e sono quindi soggetti a SCIA antincendio, in quanto attività rientranti in categoria A, e non al Certificato di Prevenzione Incendi, che riguarda invece le attività in categoria C (vedi allegato).

Ai fini della prevenzione incendi quindi, per le attività rientranti nella categoria A dell’Allegato I del DPR n. 151/2011, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA antincendio, effettua controlli a campione, attraverso visite tecniche, per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il decreto 22 novembre 2017, in vigore dal 5 gennaio, ha aggiornato quindi la disciplina di prevenzione incendi relativa ai contenitori-distributori mobili di carburante che, in precedenza, era soggetta a disposizioni differenziate a seconda che fossero destinati al rifornimento di macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività, per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada oppure per le attività di autotrasporto.

La regola tecnica ha definito i criteri di installazione e le caratteristiche costruttive dei contenitori-distributori mobili, le misure di sicurezza e le norme di esercizio da rispettare.

Negli anni l’applicazione della normativa aveva generato alcuni dubbi interpretativi ed era stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dei Vigili del Fuoco tuttavia, con la pubblicazione del recente decreto, sono stati finalmente superati.

 

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’obbligo di adeguamento alla nuova regola tecnica i contenitori-distributori di carburanti già esistenti ed in possesso di regolare autorizzazione (ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto).

Consigliamo tuttavia alle imprese che avessero contenitori-distributori mobili di carburanti di verificare la loro rispondenza alle nuove norme.

Gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, non rientrano invece nell’ambito di applicazione del nuovo decreto.

 

ABROGAZIONI

A partire dal 5 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- il D.M. 19 marzo 1990;

- il D.M. 12 settembre 2003;

- l’art. 5, comma 4 del D.M. 27 gennaio 2006.

Il D.M. 19 marzo 1990 disciplinava l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capacità pari a 9.000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili.

La successiva lettera circolare M.I., prot. n. P322/4133 sott. 170 del 09/03/1998 stabiliva che poteva essere consentita l'installazione di tali apparecchiature anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. Con il DPR n. 151/2011 queste attività erano comunque soggette a controllo dei Vigili del Fuoco in relazione alla capacità dei contenitori. 

Il D.M. 12 settembre 2003 forniva indicazioni in merito all'installazione e all'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica pari a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio aventi per oggetto sociale l’attività di autotrasporto, che erano per il settore del trasporto merci imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori conto terzi.

L’art. 5 comma 4 del D.M. 27 gennaio 2006 dettava infine i requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio, tra cui i contenitori-distributori mobili di carburanti.


Referenti

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