Nuove Norme Tecniche di prevenzione incendi

Dal 18 novembre 2015 sono in vigore le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per 34 attività industriali e produttive soggette alle visite e ai controlli antincendio.

Suggerimento n.472/124 del 2 novembre 2015


Facciamo seguito al Suggerimento n. 243/2014 per informare le imprese associate che sono state pubblicate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, relative a 34 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, come previste dall’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 (c.d. nuovo Regolamento di prevenzione incendi).

Le norme sono contenute nel D.M. 3 agosto 2015 (sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2015, vedi allegato) e saranno in vigore dal 18 novembre 2015.

Le nuove disposizioni in materia di prevenzione incendi si riferiscono ad attività industriali e produttive quali:

  • officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio (attività 9);
  • depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m (attività 36);
  • stabilimenti e impianti dove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti (attività 56);
  • cementifici con oltre 25 addetti (attività 57).

ESCLUSIONI

Si segnala che sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove norme gli edifici destinati ad uso civile, gli ospedali/case di riposo, le strutture alberghiere/ricettive, le scuole, nonché i contenitori/distributori rimovibili di carburanti liquidi (cosiddetti “diesel tank”) e i gruppi elettrogeni.

Per queste attività quindi continuano ad essere applicate le relative norme tecniche in vigore.

In particolare, per i contenitori/distributori mobili di carburanti finalizzati al rifornimento di macchine in uso presso i cantieri si fa riferimento al D.M. 19 marzo 1990, per i gruppi elettrogeni, il riferimento normativo è costituito dal D.M. 13 luglio 2011.

ATTENZIONE

Le nuove norme tecniche comunque non sostituiscono le norme tecniche di prevenzione incendi vigenti per le singole attività: il progettista ha infatti facoltà di scegliere tra le due tipologie di riferimenti normativi.

Le nuove norme si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività specificate all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, siano esse di nuova realizzazione oppure già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

In caso di interventi di ristrutturazione parziale, cioè di ampliamento di attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, le nuove norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Nei casi in cui tali misure non siano compatibili, le nuove norme si applicano all'intera attività.

Le norme tecniche possono altresì essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività specificate all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

STRUTTURA DELLE NUOVE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

In modo sintetico, il decreto si compone di quattro sezioni:

  • la sezione G, “Generalità”, contiene i principi fondamentali (tra cui le definizioni e i simboli grafici) per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività;
  • la sezione S, “Strategia antincendio”, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio. A titolo esemplificativo, sono trattati in questa sezione la reazione e la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, il controllo dei fumi, la sicurezza degli impianti tecnologici, ecc…;
  •  la sezione V, “Regole tecniche verticali”, fornisce indicazioni precise per le singole tipologie di attività (o ambiti di esse);
  •  la sezione M, “Metodi”, riporta metodologie di progettazione antincendio volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del decreto.


Referenti

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