Proroghe autotrasporto – conversione in legge D.L. Cura Italia

È stata pubblicata la legge n. 27/2020 di conversione del D.L. Cura Italia la quale ha confermato alcune proroghe di adempimenti in materia di patenti di guida e CQC, autorizzazioni alla circolazione, pagamento in misura ridotta delle sanzioni del Codice della Strada, assicurazione RCA, revisioni veicoli, serbatoi di carburante ad uso privato e cambio pneumatici invernali.

Suggerimento n. 378/86 del 11 maggio 2020


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 199/2020

 

Informiamo le imprese associate che è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020).

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di autotrasporto nelle note seguenti vengono indicate le misure di interesse per il settore costruzioni previste dalla legge di conversione.

 

Patenti di guida e Carta di Qualificazione Conducente (CQC) (art. 103, comma 2 e art. 104, comma 1)

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tramite la circolare n. 12058 del 30 aprile 2020 ha formalizzato le disposizioni contenute nella legge di conversione del DL Cura Italia.

La circolare n. 12058/2020 annulla e sostituisce la precedente circolare ministeriale n. 9209 del 19 marzo 2020 di cui avevamo dato notizia alle imprese.    

Per le patenti scadute o in scadenza dal 31 gennaio 2020 la loro validità è prorogata fino al 31 agosto 2020.

Le CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 29 ottobre 2020, solo ed esclusivamente per lo svolgimento di trasporti sul territorio nazionale.

I certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29 ottobre.

Attualmente lo stato di emergenza è fissato fino al 31 luglio 2020 (come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) pertanto la validità degli atti amministrativi è da considerare efficace fino al 29 ottobre 2020.

Gli esami di revisione della patente di guida o della CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 sono sospesi. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

 

Autorizzazioni alla circolazione (art. 103, comma 2)

La legge di conversione ha apportato una modifica al D.L. Cura Italia e ha stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Attualmente lo stato di emergenza è fissato fino al 31 luglio 2020 (come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) pertanto la validità degli atti amministrativi è da considerare efficace fino al 29 ottobre 2020.

Anche le autorizzazioni alla circolazione rilasciate dagli Enti proprietari delle strade e autostrade dovrebbero rientrare tra i titoli oggetto di proroga e sono quindi prorogate al 29 ottobre 2020.

Il comunicato ANAS del 4 maggio 2020 ha stabilito inoltre che sono prorogate al 29 ottobre 2020 anche le autorizzazioni ai trasporti eccezionali in scadenza dal 31 agosto al 31 luglio 2020.

 

Pagamento sanzioni in misura ridotta del Codice della Strada (art. 108, comma 2)

 La conversione in legge ha confermato che la somma di cui all’art. 202, comma 2 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) dall’entrata in vigore del presente decreto cioè dal 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (prima del D.L. 18/2020 tale termine era fissato in 5 giorni).

La misura può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive dovute all’emergenza sanitaria.

 

Assicurazioni auto RCA (art. 125, commi 2 e 2-bis)

Per le assicurazioni auto RCA è stato confermato il periodo di tolleranza dopo la scadenza (cioè il termine entro cui l’assicurazione è obbligata a mantenere la copertura per effetto di una nuova polizza) è prorogato da 15 a 30 giorni per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.

 Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e fino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020.

Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l’assicurato.

La sospensione del contratto è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano pertanto esercitabili.

Durante il periodo di sospensione, il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria (ai sensi dell’articolo 2054 del Codice Civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione).

 

Revisioni veicoli (art. 92, comma 4)

È stato confermato che possono circolare fino al 31 ottobre 2020 i veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di revisione (ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada) e alle attività di visita e prova (di cui agli articoli 75 e 78 del Codice della Strada).

 

Serbatoi di carburanti ad uso privato (art. 62, comma 1 e art. 92, comma 4-sexies)

Il D.L. Cura Italia aveva disposto una prima proroga del termine per gli obblighi correlati ai serbatoi di carburanti ad uso privato dal 1° aprile al 30 giugno 2020, riconosciuta anche dall’Agenzia delle Dogane (Determinazione Direttoriale 94214/RU del 18/3/2020).

La conversione in legge del DL Cura Italia ha disposto la nuova proroga al 1° gennaio 2021 per l’obbligo di licenza fiscale per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi di capacità volumetrica superiore a 5 mc e fino a 10 mc.

Pertanto, tutti i titolari dei citati impianti privati di carburanti dal 1° gennaio 2021 dovranno possedere sia la licenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane sia il registro di carico scarico sul quale annotare la contabilizzazione dei prodotti con modalità semplificate.

 

Cambio pneumatici invernali

Nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile è vigente per i veicoli l’obbligo di avere a bordo catene da neve o avere montati pneumatici da neve.

A seguito dell’emergenza Covid-19 e a causa dell’impossibilità di effettuare il cambio pneumatici rispettando i termini di legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il 30 aprile una circolare che, in via eccezionale e solo per l’anno 2020, proroga fino al 15 giugno 2020 il termine ultimo per effettuare il cambio gomme stagionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referenti

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