Regione Lombardia - Ordinanza n. 348/2025 - Vietato il lavoro nei cantieri edili all’aperto dal 2 luglio 2025 al 15 settembre 2025 dalle ore 12,30 alle ore 16,00 - Richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria

Regione Lombardia ha emanato un’apposita Ordinanza per vietare il lavoro nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16,00 con decorrenza dal 2 luglio 2025 al 15 settembre 2025, limitatamente ai soli giorni contrassegnati dal livello di rischio alto.

Suggerimento n. 358/83 del 1° luglio 2025


Da domani 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025 dalle ore 12,30 alle ore 16,00, entra in vigore il divieto di lavoro nei cantieri edili all’aperto con esposizione prolungata al sole per i quali, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rilevanti rischi per la salute dei lavoratori.

Come stabilito dall’Ordinanza n. 348/2025, il predetto divieto è limitato alle giornate per le quali vigerà il rischio ALTO secondo le indicazioni reperibili quotidianamente al seguente link http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ e più specificatamente, per conoscere il livello di rischio per ogni singolo Comune, consultando il sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.

La mancata osservanza del divieto comporta le conseguenze sanzionatorie stabilite dall’articolo 650 del Codice penale (arresto fino a 3 mesi ed ammenda fino a euro 206,00), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

E’ stato previsto che il predetto divieto non trovi applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative di seguito descritte. Sul punto, siamo in attesa di ulteriori chiarimenti e precisazioni da parte di Regione Lombardia con riferimento alle aziende escluse dal divieto.

Come noto (vedasi nostri Suggerimenti n. 367/2023, n. 327/2024 e n. 183/2025) il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, richiedendo al datore di lavoro l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e protezione.

In attesa che vengano sottoscritte le “apposite intese per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche” (previste dall'art. 3, D.L. n. 98/2023 convertito in Legge), è ora possibile fare riferimento anche al documento della Conferenza delle Regioni, che ha approvato le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

Tali linee di indirizzo possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare.

Sono presenti però indicazioni specifiche per alcuni comparti, tra cui quello edile, dal momento che le imprese edili, a causa delle loro specifiche attività, sono particolarmente esposte al rischio di stress da calore.

Tra le altre cose, ricordiamo come sia opportuno individuare una persona (es. un preposto), per la sorveglianza delle misure di tutela specifiche predisposte nel documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione. Questa previsione è coerente con le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

L’INPS, con Messaggio n. 2736/2024, in considerazione delle eccezionali ondate di calore che stanno interessando tutto il territorio nazionale, ha riepilogato le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’integrazione salariale ordinaria (CIGO), nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell’Istituto.

Di tali ultime indicazioni, avevamo provveduto a fornire una sintesi con il nostro Suggerimento n. 376/2024.

Data la pubblicazione dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 348/2025, riteniamo opportuno ricordare le precisazioni fornite dall’Istituto con il Messaggio sopra citato, affinché le imprese possano effettuare le necessarie valutazioni, prima di procedere alla richiesta di integrazione salariale.

Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016).

In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nell’ordinanza, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni in essa prevista.

È, pertanto, importante precisare che, nel caso si opti per una domanda di integrazione salariale con la causale sopra citata, la sospensione deve avvenire:

  • nella fascia oraria 12.30 - 16.00, dal 2 luglio 2025 al 15 settembre 2025;
  • limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO” e, più specificatamente, per conoscere il livello di rischio per ogni singolo Comune, è possibile consultare il sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro;

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con la consueta causale “evento meteo” per “temperature elevate”. In tal caso, la compilazione della domanda e la redazione della relazione tecnica devono tener conto delle indicazioni già a suo tempo fornite dall’Istituto (v. Suggerimenti n. 247/2017 e n. 502/2022

L’INPS chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Nel caso in cui venga presentata una domanda con causale “evento meteo” per “elevate temperature” relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell’istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro.

 

Si ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale sia la causale “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
  • il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

 

Invitiamo comunque le imprese a contattare gli uffici dell’Associazione al fine di effettuare tutte le valutazioni circa l’opportunità di presentare istanza di integrazione salariale.

 


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