INL - Tutela dei lavoratori dai rischi legati ai danni da calore - Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteo

In ragione delle eccezionali condizioni climatiche in atto, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito alcune precisazioni nell’ambito delle attività di valutazione e gestione del rischio da calore.

Suggerimento n. 367/72 del 19 luglio 2023


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 5056/2023 con cui richiama l’attenzione dei propri Uffici territoriali sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori.

In primo luogo, rimandando ad una serie di documenti nazionali ed europei, l’INL fornisce utili informazioni sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio. Vengono fornite, inoltre, indicazioni su strumenti e metodologie che possono contribuire al monitoraggio preventivo e alla valutazione, alla formazione e alla predisposizione di misure di mitigazione e di contenimento dei rischi ambientali nei processi di lavoro.

Sottolineando che l’esposizione eccessiva al rischio termico comporta un conseguente aumento del rischio infortunistico, l’Ispettorato, nell’individuare tra i settori più esposti al rischio stress termico, quello dell’edilizia civile e stradale, indica alcuni importanti fattori che possono concorrere alla valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore.

A titolo esemplificativo, vengono in considerazione gli orari di lavoro, le mansioni, le attività che richiedono un intenso sforzo fisico anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, l’ubicazione del luogo di lavoro, la dimensione aziendale e le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (ad esempio età, salute, status socioeconomico, genere).

Si ricorda che anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008 che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazione in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo” nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni operative fornite dall’ INPS, da ultimo nel messaggio 2999 del 28 luglio 2022 (v. nostro Suggerimento n. n. 502/2022).


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