INPS - INAIL - Cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate

L’INPS è intervenuto in merito alla possibilità di accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteorologici legati alle eccezionali ondate di calore.

Suggerimento n. 502/89 del 28 luglio 2022


Come noto (v. Suggerimenti n. 439 e n. 481/2022), l’INAIL ha pubblicato una nuova guida con la quale ha dettato delle linee guida e fornito alcune raccomandazioni per la gestione e la prevenzione degli effetti conseguenti alle ondate di calore che si stanno verificando in questi mesi estivi.

Facendo seguito a tali linee guida, l’INPS, nell’ambito di un impegno alla prevenzione delle patologie da stress termico, è intervenuto, con messaggio n. 2999/2022, ricordando la possibilità per le imprese di ricorrere allo strumento della cassa integrazione salariale ordinaria, in presenza di particolari condizioni climatiche, ribadendo, peraltro, quanto già precisato nella propria circolare n. 139/2016 e nel messaggio HERMES INPS n. 1856/2017 (illustrati nel nostro Suggerimento n. 247/2017).

In particolare, con riferimento ai fenomeni climatici estremi registrati in queste ultime settimane (eccezionali ondate di calore), l’Istituto precisa che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi.

Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.

Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Si precisa, inoltre, che l’impresa, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate oggetto di richiesta, mentre non è tenuta produrre i bollettini meteo.

Tuttavia, come già evidenziato nel Suggerimento n. 247/2017 sopra citato, consigliamo comunque alle imprese di procedere all’acquisizione dei citati bollettini, preferibilmente con la richiesta di rilevazione dei dati su base oraria.

Ciò in quanto ed in via generale, qualora le rilevazioni effettuate dalle stazioni meteo presentino dei valori inferiori rispetto a quelli a cui l’Istituto fa riferimento o le stazioni siano installate in luoghi distanti dal cantiere ovvero rilevino la presenza di precipitazioni limitatamente ad alcune ore, le imprese potranno fornire, nella stesura della relazione tecnica, i necessari e puntuali chiarimenti e la relativa documentazione, anticipando di fatto eventuali richieste di integrazione da parte dell’Istituto se non, addirittura, evitando la reiezione della domanda.

Per comodità delle imprese, riportiamo il link di ARPA Lombardia, attraverso il quale inoltrare la richiesta di accesso ai dati misurati, per i giorni di interesse, sul territorio della Regione.

https://www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Richiesta-dati-misurati.aspx

Evidenziamo, infine, che l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sempreché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.

Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria.

Se il datore di lavoro non ha allegato alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa potrà essere richiesta dall’Istituto con un supplemento di istruttoria. Non sarà, invece, necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Invitiamo comunque le imprese a contattare gli uffici dell’Associazione al fine di effettuare tutte le valutazioni circa l’opportunità di presentare istanza di integrazione salariale.


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