Legge n. 52/2022 - Conversione in legge del D.L. n. 24/2022 c.d. “Decreto Riaperture”
Prorogate le disposizioni in merito all’attivazione della prestazione lavorativa in modalità agile in regime semplificato, allo svolgimento, di norma, della prestazione lavorativa in modalità agile per la categoria dei lavoratori c.d. “fragili” e allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori genitori di figli under 14 ovvero in condizione di disabilità ovvero con bisogni educativi speciali.
Suggerimento n. 405/77 del 8 giugno 2022
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 192/2022, n. 221/2022 e 384/2022 per comunicare che in data 24 maggio 2022 è entrata in vigore la L. n. 52/2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 24/2022.
La legge in commento, per quanto di interesse:
- | ai sensi dell’art. 10 comma 2-bis, ha prorogato fino al 31 agosto 2022 la disposizione prevista dall’art. 90 comma 3 del D.L. n. 34/2020 e, quindi, la possibilità di attivare la prestazione lavorativa in modalità agile c.d. “smart working” in regime semplificato. | |
- | ai sensi dell’art. 10 commi 1-bis, 1-ter e 5-quinquies, ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le tutele previste dall’art. 26 commi 2 e 2 bis del D.L. n. 18/2020 e, quindi, | |
- | per i lavoratori c.d. “fragili” (ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022), il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti; ovvero, lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; | |
- | per i lavoratori c.d. “fragili” (ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022), il diritto all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (che non può eccedere il limite massimo di giornate indennizzabili pari a n°180 giorni nell’anno solare) non computabile ai fini del periodo di comporto qualora non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile; | |
- | per i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave (riconosciuta ai sensi della L. n. 104/1992), o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. | |
- | ai sensi dell’art. 10, comma 2, allegato B, ha prorogato fino al 31 luglio 2022 la tutela prevista dall’art. 90, comma 1 del D.L. n. 34/2020 e, quindi, | |
- | per i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, qualora tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa resa; | |
- | per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 D.L. n. 34/2020, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, qualora tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa resa. |
L’Associazione rende disponibile la dodicesima edizione del Dossier sul lavoro agile aggiornato ed integrato, sia nel contenuto che nei fac-simile allegati, alla luce della Legge n. 52/2022.
Referenti
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