COVID-19, conversione in legge del Decreto “Riaperture” n. 24/2022

La Legge n. 52/2022 converte il D.L. n. 24/2022 ed è il nuovo riferimento normativo per la gestione del COVID-19.

Suggerimento n. 384/79 del 30 maggio 2022


Facciamo seguito ai nostri precedenti Suggerimenti n. 299 del 29 aprile 2022 e n. 343 dell’11 maggio 2022, per comunicare che è pubblicata sulla G. U. n. 119 del 23 maggio 2022 la legge n. 52 del 19 maggio 2022 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 24/2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Di seguito le novità di maggiore interesse:

  • Resta ferma la disposizione di cui all’art. 3 del dl 24/2022 secondo cui a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della Salute potrà ricorrere al potere di ordinanza in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 “nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità”;
  • Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, “salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata” (art. 4, D.L. 24/2022);
  • Dal 1° aprile 2022 a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti accertati positivi si applica la misura dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (art. 4, D.L. 24/2022);
  • Fino al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per l’accesso a determinati mezzi di trasporto, nonché per il loro utilizzo, tra i quali si segnalano autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (art. 5, D.L. 24/2022);
  • Fino al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (art. 5, D.L. 24/2022);
  • Resta fermo fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e per gli ultracinquantenni, ma l’adempimento non è più una condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 8 D.L. 24/2022);
  • Resta fermo fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di vaccinazione, che costituisce requisito per lo svolgimento delle attività lavorativa, per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 8 D.L. 24/2022);
  • Importante precisazione per i corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro: i corsi possono essere erogati sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona. Questa novità non vale per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi ovviamente in presenza.
  • È prorogato fino al 31 agosto 2022 il ricorso alla modalità di lavoro agile senza accordo individuale (art. 10, D.L. 24/2022).

Con riguardo all’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore nei luoghi di lavoro ed in cantiere, si ribadisce quanto già specificato nel Suggerimento dell’11 maggio 2022, in merito alla opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e del Protocollo cantieri di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio 2022.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Coronavirus