Legge di Bilancio per il 2020 - Novita’ in materia fiscale e di lavoro

Il 30 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 160/2019, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020.

Suggerimento n. 16/3 del 9 gennaio 2020


La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2020”) ha previsto alcune novità in materia fiscale e del lavoro di cui forniamo di seguito una breve sintesi, riservandoci di comunicare eventuali successive disposizioni di carattere amministrativo che dovessero essere emanate dagli Enti interessati.

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI DI I° LIVELLO

Per i contratti di apprendistato di primo livello, cioè quelli per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (v. nostro Suggerimento n. 206/2019), stipulati nel corso dell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100% della quota a loro carico, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto ed il mantenimento dell’aliquota del 10% per l’eventuale periodo contributivo successivo al terzo anno.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER GIOVANI UNDER 35

L’esonero triennale di carattere strutturale, introdotto dalla legge di Bilancio per l’anno 2018 (legge n. 205/2017 - v. nostro Suggerimento n. 143/2018), viene esteso anche per gli anni 2019 e 2020 alle assunzioni/trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, di giovani di età inferiore a 35 anni (limite di età inizialmente previsto solo per l’anno 2018).

Ricordiamo che il beneficio consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Restano confermate tutte le condizioni e le modalità di fruizione previste dalla legge n. 205/2017 e dettagliatamente illustrate nella Guida allegata al Suggerimento sopra citato.

 

CONGEDO DI PATERNITA’

A partire dal 1° gennaio 2013 sono stati introdotti nel nostro ordinamento un periodo di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente in occasione della nascita di un figlio o in caso di adozione o affidamento di minore.

La legge di bilancio per il 2020 ha ulteriormente stabilito che, per l’anno 2020:

 - la durata del congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, è aumentata da cinque a sette giorni, richiedibili anche in via non continuativa (v. nostro Suggerimento n. 134/2019);
 -  è confermata per il padre lavoratore la facoltà di astenersi per un ulteriore periodo pari ad un giorno, previo accordo con la madre lavoratrice, a fronte della rinuncia di quest’ultima alla fruizione di un giorno del proprio congedo di maternità.



VEICOLI AZIENDALI ASSEGNATI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, occorrerà considerare il grado di inquinamento del veicolo espresso in termini di emissioni di CO2.

Ferma restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), è modificata la percentuale applicabile per determinare l’imponibile da assoggettare a tassazione e contribuzione, nella misura riportata in tabella:

 

EMISSIONE C02 DEL VEICOLO

PERCENTUALE APPLICABILE

Fino a 60 g/Km

25%

Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km

30%

Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km

40%(50% per il 2021)

Superiore a 190 g/Km

50% (60% per il 2021)

 

Pertanto, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

 -  con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 è confermata la determinazione dell’imponibile nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolati sulla base del costo chilometrico ACI, al netto di eventuali trattenute al dipendente;
 - con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 la determinazione dell’imponibile dovrà essere effettuata con una percentuale variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo, da applicare sull’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolati sulla base del costo chilometrico ACI, al netto di eventuali trattenute al dipendente.


Ai fini del reddito di impresa, sono confermate le attuali regole che prevedono la deducibilità limitata al 70% dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

 

BUONI PASTO

Per i buoni pasto cartacei, è ridotto da 5,29 a 4 euro l’importo che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, mentre per i buoni pasto resi in forma elettronica la soglia si innalza da 7 a 8 euro.

Gli importi eccedenti tali limiti saranno assoggettati a tassazione e contribuzione.

Restano, peraltro, confermate le disposizioni che prevedono la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per:

 - le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro direttamente o attraverso mense aziendali, anche gestite da terzi;
 - le indennità sostitutive di mensa, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, erogate agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.



 


Referenti

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