INPS - Congedo obbligatorio per il padre - Proroga ed ampliamento per nascite ed adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2019

La legge di Bilancio per l’anno 2019 ha ulteriormente prorogato per l’anno in corso il congedo obbligatorio del padre lavoratore, ampliandone la durata da quattro a cinque giorni.

Suggerimento n. 134/22 del 27 febbraio 2019


Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 98/2018, n. 174/2017, n. 4/2016 e n. 167/2013), a partire dal 1° gennaio 2013 sono stati introdotti nel nostro ordinamento un periodo di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente in occasione della nascita di un figlio o in caso di adozione o affidamento di minore.

In particolare, la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, articolo 1, comma 354) aveva previsto che, per gli anni 2017 e 2018, la durata del congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita/adozione/affidamento del bambino, fosse pari a due giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018, e che il padre lavoratore dipendente avesse la facoltà di astenersi per un ulteriore periodo pari ad un giorno, previo accordo con la madre lavoratrice, a fronte della rinuncia di quest’ultima alla fruizione di un giorno del proprio congedo di maternità.

La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018 articolo 1, comma 278) ha stabilito che, per l’anno 2019:
- la durata del congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, è aumentata da quattro a cinque giorni, richiedibili anche in via non continuativa e spettanti indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità;
- è confermata per il padre lavoratore la facoltà di astenersi per un ulteriore periodo pari ad un giorno, previo accordo con la madre lavoratrice, a fronte della rinuncia di quest’ultima alla fruizione di un giorno del proprio congedo di maternità.
   

Sia per i giorni di congedo obbligatorio che per il giorno di congedo facoltativo, il padre ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro, pari al 100% della retribuzione, il cui calcolo va effettuato, per i lavoratori appartenenti al nostro settore, come riportato nel sopra citato Suggerimento n. 167/2013.

Sul tema è intervenuto l’INPS con il recente messaggio n. 591/2019, che, richiamando quanto già illustrato con la circolare n. 40/2013, ha confermato che per il godimento dei congedi e per l’anticipazione della relativa indennità da parte delle imprese:
- il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro, senza necessità di presentare domanda all’Istituto, le date in cui intende fruire dei giorni di congedo, con un anticipo di almeno quindici giorni; qualora i giorni siano richiesti in occasione all'evento nascita, il preavviso si calcola in relazione alla data presunta del parto;
- il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio INPS n. 6499/2013 (v. nostro Suggerimento n. 211/2013);
- in caso di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

Si evidenzia che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se il godimento avviene nei primi mesi dell’anno 2019.


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