Congedo obbligatorio per il padre - Proroga per nascite ed adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2018

La legge di Bilancio per l’anno 2017 ha previsto la proroga anche per l’anno in corso delle disposizioni in materia di congedo obbligatorio del padre lavoratore, aumentando a quattro il numero dei giorni di godimento.

Suggerimento n. 98/20 del 16 febbraio 2018


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 167/2013), la c.d. “Riforma Fornero” ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio di una giornata ed un congedo facoltativo di uno o due giorni, fruibili entro i cinque mesi dalla nascita del figlio ovvero dall’effettivo ingresso in famiglia del minore o ingresso in Italia, se il minore è straniero.

La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015 - v. nostro Suggerimento n. 4/2016) ha prorogato per l’anno 2016, sempre in via sperimentale, sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo; inoltre, ha aumentato a due giorni il congedo obbligatorio, prevedendo altresì che i due giorni potessero essere goduti anche in via non continuativa.

La legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, articolo 1, comma 354) ha prorogato il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente anche per gli anni 2017 (v. nostro Suggerimento n. 174/2017) e 2018.

In particolare, per l’anno 2018:

  • la durata del congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita/adozione/affidamento del bambino, è aumentata da due a quattro giorni, richiedibili anche in via non continuativa, e spetta indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità;
  • è stata reintrodotta per il padre lavoratore la facoltà di astenersi per un ulteriore periodo pari ad un giorno, previo accordo con la madre lavoratrice che rinuncia alla fruizione di un giorno del proprio congedo di maternità.

Sia per i giorni di congedo obbligatorio che per il giorno di congedo facoltativo, il padre ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro, pari al 100% della retribuzione, il cui calcolo va effettuato, per i lavoratori appartenenti al nostro settore, come riportato nel sopra citato Suggerimento n. 167/2013.

Come già illustrato dall’INPS con la circolare n. 40/2013, per il godimento dei congedi e per l’anticipazione della relativa indennità da parte delle imprese:

  • il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro, senza necessità di presentare domanda all’Istituto, le date in cui intende fruire dei giorni di congedo, con un anticipo di almeno quindici giorni; qualora i giorni siano richiesti in occasione all'evento nascita, il preavviso si calcola in relazione alla data presunta del parto;
  • il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio INPS n. 6499/2013;

nel caso di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.


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