Nuovi congedi per il padre introdotti dalla Riforma Fornero - Istruzioni operative INPS
L’Istituto ha reso note le istruzioni per la fruizione da parte del padre, lavoratore dipendente, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo introdotti, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dalla legge sulla riforma del mercato del lavoro.
Importante | Suggerimento n. 167/26 del 25 marzo 2013
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (“Riforma del mercato del lavoro”) ha istituito per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio di una giornata ed un congedo facoltativo di uno o due giorni, fruibili entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
Con decreto del 22 dicembre 2012 (G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne ha definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo, mentre l’INPS, con circolare n. 40/2013, ha fornito prime istruzioni operative.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, alle condizioni sotto riportate, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio; tale termine, secondo l’INPS, resta fissato anche nel caso in cui si tratti di parto prematuro, ipotesi nella quale, in caso di ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la madre potrebbe far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio alla data di ingresso del neonato nella casa familiare, prestando nel contempo attività lavorativa (v. sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011 e messaggio INPS n. 14448/2011).
Tali congedi sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario con decorrenza del predetto termine dall’effettivo ingresso in famiglia del minore in caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia in caso di adozione internazionale.
La nuova disciplina si applica alle nascite, adozioni ed affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.
La durata dei congedi non subisce variazioni in caso di parto plurimo.
CONGEDO OBBLIGATORIO
Il congedo obbligatorio del padre - pari ad una giornata - è fruibile durante o dopo il congedo di maternità obbligatorio della madre, ma sempre entro il quinto mese di vita del figlio ed è comunque riconosciuto indipendentemente dal fatto che la madre abbia diritto al congedo obbligatorio.
CONGEDO FACOLTATIVO
La fruizione del congedo facoltativo, pari ad uno o due giorni, anche continuativi, è subordinata alla circostanza che la madre abbia il diritto al congedo obbligatorio di maternità e alla sua scelta di rinunciare a usufruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio di maternità, con l’effetto di anticiparne il termine finale. Il padre può utilizzare il congedo facoltativo anche contemporaneamente all’astensione obbligatoria da parte della madre.
Il godimento del congedo facoltativo da parte del padre, in ogni caso, deve avvenire sempre entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio, indipendentemente dal termine dell’astensione obbligatoria della madre.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
Premesso che i congedi in parola non possono essere frazionati ad ore, per poterne usufruire il padre deve comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro le date in cui intenda utilizzarli, con un preavviso di almeno 15 giorni; qualora il giorno o i giorni di congedo siano richiesti in relazione all’evento nascita, il termine di preavviso andrà valutato sulla base della data presunta del parto.
Il datore di lavoro comunicherà all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso la denuncia UNIEMENS, per la compilazione della quale saranno successivamente fornite apposite istruzioni.
In caso di richiesta di congedo facoltativo, il padre dovrà allegare una dichiarazione a firma della madre che attesti la propria rinuncia a fruire del congedo obbligatorio di maternità per lo stesso numero di giorni (1 o 2), richiesti dal padre.
L’INPS precisa che tale rinuncia opererà nel giorno o nei 2 giorni finali del congedo obbligatorio di maternità.
La predetta dichiarazione della madre dovrà essere presentata, a cura di uno dei due genitori, anche al datore di lavoro della stessa.
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Il padre lavoratore dipendente ha diritto per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione figurativa e, se dovuti, degli assegni per il nucleo familiare (ANF).
Il calcolo dell’indennità giornaliera va effettuato con le medesime modalità previste dall’INPS per la determinazione del trattamento economico di maternità.
In particolare, l’indennità giornaliera sarà pari al 100% della retribuzione media giornaliera, calcolata:
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per gli operai, dividendo la retribuzione lorda imponibile (comprensiva del 18,50% per ferie e gratifica natalizia e del 4,95% per riposi annui) del periodo mensile precedente il congedo per i giorni retribuiti nel periodo stesso (normalmente: giorni lavorati + festività godute + relativo totale x 0,20); |
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per gli impiegati, dividendo per 30 la retribuzione lorda imponibile del mese precedente il congedo, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive. Qualora nel mese precedente il congedo vi siano delle giornate non retribuite, la retribuzione media giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione lorda del mese per il numero delle giornate di lavoro prestato nel mese stesso, aumentate dei sabati, delle domeniche e delle festività retribuite, ed aggiungendo al risultato un trentesimo del rateo delle mensilità aggiuntive. |
Tale indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata secondo le modalità che l’INPS renderà note con un successivo messaggio.
Ci riserviamo di rendere note le modalità di conguaglio dell’indennità giornaliera e di compilazione della denuncia UNIEMENS, non appena saranno diramate dall’Istituto.