INPS - Legge di Bilancio per il 2023 - Elevazione dell’indennità di congedo parentale per una mensilità - Istruzioni operative

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione normativa che ha previsto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per una mensilità, fino al sesto anno di vita del bambino.

Suggerimento n. 295/57 del 29 maggio 2023


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 35/2023), la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2023”), modificando l’articolo 34 del Decreto legislativo n. 151/2001, ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La nuova previsione normativa, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai soli lavoratori dipendenti che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, il congedo di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

L’INPS, con la circolare n. 45/2023, ha fornito alcuni chiarimenti di carattere amministrativo e ha dettato le istruzioni operative per l’applicazione della disposizione normativa in parola.

Nel rimandare alla citata circolare per eventuali ulteriori approfondimenti e per la consultazione degli esempi formulati dall’Istituto, utili a meglio comprendere i criteri di operatività della norma, provvediamo ad illustrare gli aspetti di maggior interesse per le imprese.

 

Elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese di congedo parentale

 Premesso che rimangono fermi i limiti temporali di fruizione del congedo parentale previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 (illustrati nel nostro Suggerimento n. 515/2022), la novità introdotta riguarda solo l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese, dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore. 

Si sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. L’INPS precisa, altresì, che la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori, da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento):  

  1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione - per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80%della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  2. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30%della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  3. i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (articolo 34, comma 3, del T.U.).

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

 

Decorrenza della nuova disposizione

Come anticipato in premessa, la nuova disposizione si applica ai genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, il congedo di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

Il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo.

Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, l’Istituto precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità obbligatorio o alternativo.

 

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page> “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  • tramite il Contact center integrato;
  • tramite gli Istituti di patronato.

 

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens

L’INPS riporta i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria:

  • "PG0”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità orariaindennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;   
  • PG1”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.   

Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità. 

Per gli eventi sopra richiamati è prevista la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, si rinvia alle istruzioni fornite, da ultimo, con il messaggio INPS n. 659/2023 (v. nostro Suggerimento n. 116/2023), precisando che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice “MA2” è da individuarsi nel codice “L050” in luogo del codice “L053”. 

Per quanto attiene l’esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “L328” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, l’INPS comunica che, con successiva comunicazione, saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.  

L’Istituto precisa, infine, che, nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023, dovranno continuare a utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.


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