INPS - Legge di bilancio 2023 - Esonero per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza - Indicazioni operative

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione dell’esonero connesso alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contatti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza.

Suggerimento n. 335/69 del 8 luglio 2024


Come noto (v. ns. Suggerimento n. 35/2023) la “Legge di bilancio 2023” (L. n. 197/2022) con l’art. 1, co. 294 ha introdotto un esonero contributivo totale per la quota a carico dei datori di lavoro privati che, nel corso del 2023, hanno assunto beneficiari del Reddito di cittadinanza (di seguito RDC) con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’esonero viene riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato che sono state effettuate nel 2023.

Con la circolare n. 75/2024, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione dell’esonero in parola.

Riportiamo di seguito una sintesi delle indicazioni contenute nella menzionata circolare.

 

1. DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

L’esonero in parola è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

 

2. RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’esonero in parola spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, - effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 - di soggetti che - alla data dell’evento incentivato - siano stati beneficiari del RDC.

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma i rapporti di lavoro:

  • dirigenziale;
  • intermittente;
  • occasionale;
  • in apprendistato;
  • domestico.

 

3. ASSETTO E MISURA DELL'INCENTIVO

L’incentivo in parola, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 8.000,00, riparametrato su base mensile.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a € 666,66 (€ 8.000/12).

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese tale importo va riproporzionato assumendo a riferimento la misura di €21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nell’ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (in tale ipotesi è consentito il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio).

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Sul punto si evidenzia che, tra gli altri, non sono oggetto di sgravio:

  • i premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato/destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (ex art. 25 L.n.845/1978);
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (ex D.L. n. 103/1991).

Per la verifica dettagliata della contribuzione che non può essere effettivamente esonerabile rinviamo al paragrafo n. 4 della circolare in commento.

Inoltre, poiché l’esonero contributivo in parola non opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di misure compensative ex art. 10, co. 2 e 3 D.lgs. n. 252/2005 - relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto – l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

L’Istituto precisa che nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione ex art. 2, co. 30 L. n. 92/2012 riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale prevista per i contratti a tempo determinato.

 

4. CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

Come noto le assunzioni agevolate sono subordinate al rispetto - da parte dei datori di lavoro - di alcune importanti condizioni preventive disposte dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015 (“Principi generali di fruizione degli incentivi”) e dall’art. 1, commi 1175 e 1175-bis della L. n. 296/2006 (“Requisiti per i benefìci previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”), che di seguito riportiamo.

Ai sensi del citato art. 31, co.1, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi:

  • gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (questa condizione ostativa non si applica alle norme speciali che regolano le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ex 3 L. n. 68/1999 allorquando permane in capo al datore di lavoro la discrezionalità di scelta del contraente lavoratore disabile);
  • gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  • con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

Ai sensi del citato art. 31, co.3, l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Ai sensi dell’art. 1, co. 1175, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato:

  • al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

5. COMPATIBILITA’ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

La Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero in parola fino al 31 dicembre 2023 (decisione C (2023) 7480 Final del 31/10/2023) e ha prorogato l’applicabilità della misura fino al 30 giugno 2024 (decisione C (2024) 2326 final del 5/4/2024).

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che la Commissione europea considera aiuti di stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • Importo non superiore a € 2,25 milioni (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a € 335.000,00 per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a € 280.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • Siano concessi entro il 30 giugno 2024;
  • L’aiuto sia concesso a imprese colpite da crisi.

Per quanto riguarda la sussistenza dello stato di crisi dell’impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione della Russia all’Ucraina. Pertanto, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei pressi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, gli aiuti in parola possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel previgente Temporary Framework (che escludeva le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà).

Inoltre, l’Istituto ha chiarito che per l’aiuto in commento trova applicazione la previsione normativa di cui all’art. 53, co.1-quater D.L. n. 34/2020 secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovute e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

 

6. COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

L’incentivo in parola (esonero del 100% dei contributi datoriali) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi in cui l’utilizzo dell’esonero non esaurisca l’intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, lo stesso può essere cumulato con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

Per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora “dovuta”, e più specificamente alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento sia cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.

L’esonero in oggetto è alternativo – e, quindi, non cumulabile - a quello di cui all’art. 8 D.L. n. 4/2019 (norma istitutiva del Reddito di cittadinanza) sempre relativo alle assunzioni di percettori di RDC, ma declinato con requisiti differenti, in quanto consiste in un esonero di importo pari a quello mensile del RDC stesso come percepito dal lavoratore (e comunque non superiore ad € 780,00 mensili) per un numero di mesi massimo pari a 18, da cui sottrarre i mesi in cui il RDC è stato goduto.

Infine, l’esonero in oggetto è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, previsto dall’art. 1, comma 281, della Legge di Bilancio 2023 come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 (vedi ns. suggerimenti n. 35/2023, 271/2023 e 302/2023)

 

Per quanto attiene l’esposizione dei dati nei flussi UniEmens rinviamo al paragrafo 8 della circolare in commento, tenendo presente che l’agevolazione relativa ai mesi pregressi da gennaio 2023 a giugno 2024 deve essere recuperata esclusivamente entro il flusso UniEmens del mese di settembre 2024.


Referenti

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