INPS - Decreto legge n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19

L’INPS a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021 ha fornito le prime indicazioni in materia di integrazione salariale ordinaria ed in deroga connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Suggerimento n. 250/41 del 30 marzo 2021


L’INPS, con messaggio n. 1297/2021, ha illustrato le novità introdotte dal decreto legge n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ha fornito le prime indicazioni per la gestione delle relative istanze, riservandosi di fornire ulteriori dettagli con successive circolari.

Come noto, l’articolo 8 del decreto legge n. 41/2021 (v. nostro Suggerimento n. 242/2021) entrato in vigore il 23 marzo u.s., ha previsto che i datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possano richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria o in deroga con le seguenti modalità:

  • cassa integrazione guadagni ordinaria COVID-19: massimo 13 settimane comprese nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021;
  • cassa integrazione guadagni in deroga COVID-19: massimo 28 settimane comprese nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito, non è previsto il versamento di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Ciò premesso, illustriamo nel dettaglio la disciplina introdotta dal decreto legge n. 41/2021 e riassunte dall’Istituto.

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Le 13 settimane appena introdotte si aggiungono alle prime 12 previste dalla Legge di bilancio 2021 (v. nostri Suggerimenti n. 112 e 174/2021) che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo la seguente articolazione:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

I datori di lavoro destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono accedere allo strumento di sostegno al reddito per un massimo di 28 settimane complessive.

In forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 (Bilancio per il 2021), i medesimi soggetti possono richiedere il trattamento in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

 

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIA ED IN DEROGA

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO e CIGD previsti dal decreto-legge n. 41/2021, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”.

Per le istanze di integrazione salariale ordinaria presentate da aziende che si trovano in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge n. 18/2020, rimandiamo alle indicazioni contenute nel messaggio INPS di cui in premessa

 

DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA ED IN DEROGA CON CAUSALE “COVID 19 – DL 41/21”

Possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di cui al decreto legge n. 41/2021, i datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

Possono fruire dei nuovi periodi di integrazione salariale i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto–legge).

 

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Le istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed in deroga devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Come già evidenziato nel nostro Suggerimento n. 242/2021, l’articolo 8, comma 3 del decreto in esame ha previsto che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021.

Tuttavia, poiché tale previsione risulta essere addirittura svantaggiosa per le imprese, l’Istituto ha comunicato che il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina sopra riportata anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021: conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

 

TERMINI DECADENZIALI DI TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL PAGAMENTO O PER IL SALDO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COLLEGATI ALL’EMERGENZA DA COVID-19

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Riguardo al pagamento diretto, si precisa che l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021, richiama anche l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, che regolamenta il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina - come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020 - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dal decreto Sostegni (v. nostri Suggerimenti n. 505 e 522/2020)

Evidenziamo, inoltre che, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Pertanto, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative

ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.

 

FLUSSO TELEMATICO “UNIEMENS-CIG”

Il comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 stabilisce che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa disciplinate dal medesimo articolo 8 e, quindi, decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

I contenuti della modifica normativa e le conseguenti indicazioni operative, che consentano la gestione informatica del nuovo flusso, saranno illustrati con apposita circolare di prossima pubblicazione.

 

Con l’occasione, ricordiamo che l’argomento appena trattato, unitamente alle altre disposizioni in materia di lavoro contenute nel Decreto Sostegni, sarà trattato nel corso di un apposito Webinar di approfondimento che si terrà lunedì 12 aprile 2021 dalle ore 9,30 (v. nostro Suggerimento n. 242/2021).

 

 

 

 

 

 

 


Referenti

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