INPS - Legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio per il 2021”) - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti ed indicazioni in merito alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020 in materia di integrazione salariale ordinaria ed in deroga connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Suggerimento n. 174/29 del 3 marzo 2021


L’INPS, con circolare n. 28/2021, ha illustrato nel dettaglio le novità introdotte dalla legge di Bilancio per il 2021 in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riportiamo di seguito le ulteriori indicazioni in materia di trattamento di integrazione salariale ordinario, rispetto a quanto già comunicato dall’Istituto con messaggio n. 406/2021 ed illustrato nel nostro Suggerimento n. 112/2021, a cui rimandiamo.

Come noto, l’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, ha previsto che i datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possano richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria o in deroga, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

L’accesso a tale trattamento è ammesso a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali la cui fruizione era fissata fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere periodi di integrazione salariale di cui alla legge di Bilancio 2021 (12 settimane) anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.

Si ricorda che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi del decreto legge n. 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 ed entro il 31 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di integrazione salariale. L’INPS precisa che, in ogni caso, sarà possibile inoltrare le istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi del decreto legge n. 137/2020.

I periodi entro i quali possono essere fruiti gli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica introdotti dalla legge di Bilancio per il 2021 sono:

  • per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre
  • per i trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

L’Istituto precisa, inoltre, che, anche per il periodo di integrazione salariale in parola, l’utilizzo è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.

La legge n. 178/2020, stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).

Tuttavia, a seguito di alcune considerazioni relative alla collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) ed al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro, l’Istituto ha confermato che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) previsti dalla legge n. 178/2020 trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Si evidenzia, tra l’altro, che l’INPS nella circolare in commento, ricorda che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, la legge n. 21/2021, di conversione del decreto legge n. 183/2020, ha stabilito che i termini per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 sono stati differiti al 31 marzo 2021.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.