INPS - Legge n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio per il 2021”) - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19

L’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020 in materia di integrazione salariale ordinaria ed in deroga connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ha reso note le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso ai predetti trattamenti.

Suggerimento n. 112/20 del 2 febbraio 2021


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 8/2021 per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 406/2021, ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dalla legge di Bilancio per il 2021.

Con il predetto messaggio, ed in attesa che venga pubblicata la specifica circolare che illustrerà nel dettaglio le novità legislative della citata legge di bilancio, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, l’Istituto ha fornito le istruzioni per la corretta presentazione delle domande relative ai nuovi trattamenti di integrazione salariale per COVID-19.

Come noto, l’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, ha previsto che i datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possano richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria o in deroga, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi del decreto legge n. 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 ed entro il 31 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di integrazione salariale.

Si evidenzia che la legge di bilancio 2021 introduce un’importante novità relativa all’arco temporale in cui è possibile collocare e fruire i diversi trattamenti in parola.

Più specificatamente, la norma prevede che:

  • i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre
  • i trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

 

DATORI DI LAVORO E LAVORATORI DESTINATARI DEL NUOVO PERIODO DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

Possono accedere al nuovo periodo di trattamento di integrazione salariale di cui alla legge n. 178/2020 tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020, si precisa che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).

Nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

 

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Diversamente da quanto precedentemente stabilito dai decreti-legge n. 104/2020 e n. 137/2020, la legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed in deroga del versamento di un contributo addizionale.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per le domande di integrazione salariale ordinaria ed in deroga inerenti alle 12 settimane decorrenti dal 1° gennaio 2021 dovrà essere utilizzata la nuova causale “COVID 19 L. 178/2020”.

L’INPS precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi del decreto legge n. 137/2020.

Per quanto attiene alle modalità di compilazione e alle ulteriori specifiche inerenti la trasmissione della domanda di cassa integrazione in deroga, rimandiamo a quanto illustrato nel messaggio INPS n. 406/2021.

 

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la legge n. 178/2020, conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria ed in deroga è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 


Referenti

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