INPS - D.M. 29 settembre 2025 - Conferma per l’anno 2025 della riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile - Istruzioni per il recupero dell’importo spettante
Il decreto interministeriale in oggetto ha confermato anche per il 2025 la riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese del settore edile.
Suggerimento n. 547/105 del 26 novembre 2025
Il decreto interministeriale 29 settembre 2025, pubblicato il 24 ottobre u.s. nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet del Ministero del Lavoro, ha confermato la riduzione contributiva, prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2025 e l’INPS, con circolare n. 145 del 21 novembre 2025, ha fornito le necessarie istruzioni per il recupero dello sgravio.
Nel rimandare, per eventuali approfondimenti, alla sopra citata circolare INPS, riportiamo di seguito le principali indicazioni utili per la richiesta e per l’applicazione della riduzione in parola.
CARATTERISTICHE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
| - | La riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, inquadrata come tale dall’INPS nei codici statistico contributivi - c.s.c. - dal 1.13.01 al 1.13.05 per le imprese edili industriali o dal 4.13.01 al 4.13.05 per le imprese edili artigiane. | |
| Ricordiamo che, a seguito dell’introduzione dei nuovi codici ATECO 2025 di classificazione delle attività economiche, (v. da ultimo nostro Suggerimento n. 528/2025), l’Istituto ha reso disponibile al seguente link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.manuale-di-classificazione- previdenziale-e-compatibilit-ateco-csc-ca.html un nuovo strumento di consultazione che consente di verificare la compatibilità del c.s.c. con il codice autorizzativo connesso al beneficio in parola e l’eventuale presenza di incompatibilità tra tale riduzione e la fruizione di altri benefici. | ||
| - | La riduzione compete per i soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi, non spetta per gli operai occupati part-time. | |
| - | la contribuzione sulla quale va applicata la riduzione è quella a carico del datore di lavoro, al netto: | |
| ➣ | della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; | |
| ➣ | del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale (che viene versato unitamente al contributo per la nuova indennità di disoccupazione - NASpI); | |
| ➣ | delle misure compensative eventualmente spettanti (v. nota in calce al presente Suggerimento); | |
| - | la riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono già previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come, ad esempio: gli apprendisti; gli assunti con i benefici della legge Fornero (v. nostro Suggerimento n. 429/2013); i giovani assunti a tempo indeterminato per i quali spetta l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017 (v. nostro Suggerimento n. 143/2018) e i giovani assunti a tempo indeterminato per i quali spetta l’esonero previsto dell’articolo 22 del D.L. n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024, (v. nostro Suggerimento n. 265/2025). | |
CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO
| - | Regolarità contributiva attestata dal DURC, ivi compresa l’avvenuta trasmissione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente del modello unico di autocertificazione (v., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 200/2016), nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali (articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006); |
| - | rispetto del minimale retributivo pari all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e contratti individuali (articolo 1, comma 1, legge n. 389/1989); |
| - | assenza di condanne passate in giudicato in capo ai datori di lavoro per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente (articolo 36 bis, comma 8, legge n. 248/2006). |
MODALITA' OPERATIVE
| - | La riduzione riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025; | |
| - | lo sgravio deve essere preventivamente richiesto all’INPS mediante un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità “Crea istanza” della sezione “Telematizzazione” nel “Cassetto Previdenziale del contribuente” del sito internet dell’Istituto. | |
| Il termine ultimo per inviare l’istanza è il 15 marzo 2026, anche se consigliamo alle imprese di provvedere il prima possibile al fine di poter già applicare la riduzione contributiva con riferimento alla denuncia del mese corrente; | ||
| - | il termine ultimo per il recupero degli importi spettanti a titolo di riduzione dell’11,50%, relativamente a periodi di paga compresi nell’anno 2025, è il 16 marzo 2026 (denuncia UniEmens di competenza “febbraio 2026”); | |
| - | alle posizioni contributive ammesse dall’Istituto al godimento dello sgravio a seguito di istanza telematica sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”; | |
| - | le imprese autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens: | |
| ➣ | indicando l’importo del beneficio contributivo spettante per i mesi correnti (a partire dal mese di novembre 2025) con il codice causale “L206” in corrispondenza dell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; | |
| ➣ | esponendo l’ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante per i periodi arretrati dell’anno 2025 con il codice causale “L207” in corrispondenza dell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>; | |
| - | nei casi di matricole INPS sospese o cessate ovvero di operai non più in forza, il datore di lavoro, per recuperare lo sgravio spettante per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dell’attività ovvero la fine del rapporto di lavoro, dovrà seguire le particolari indicazioni contenute nella circolare INPS n. 145/2025 sopra citata. | |
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Riportiamo di seguito i coefficienti - da applicare sull’imponibile previdenziale degli operai occupati a tempo pieno - utili per il calcolo rapido della riduzione INPS relativa all’anno in corso.
Imprese industriali che occupano mediamente fino a 15 dipendenti
| Anno 2025, operai a tempo indeterminato: | 9,57%(*) x 11,50% = 1,10% |
| Anno 2025, operai non a tempo indeterminato: | 10,97%(*) x 11,50% = 1,26% |
Imprese industriali che occupano mediamente più di 15 dipendenti
| Anno 2025, operai a tempo indeterminato: | 10,17%(*) x 11,50% = 1,17% |
| Anno 2025, operai non a tempo indeterminato: | 11,57%(*) x 11,50% = 1,33% |
Imprese artigiane
| Anno 2025, operai a tempo indeterminato: | 7,52%(*) x 11,50% = 0,86% |
| Anno 2025, operai non a tempo indeterminato: | 8,92%(*) x 11,50% = 1,03% |
| (*) | Per i lavoratori che conferiscono il proprio TFR alla previdenza complementare o al “Fondo di Tesoreria INPS”, i datori di lavoro devono detrarre da tale percentuale anche l’intero contributo dello 0,20% al Fondo di garanzia INPS o la quota di esso non dovuta (v. scheda allegata al nostro Suggerimento n. 176/2007), nonché l’ulteriore esonero contributivo dello 0,28% o della quota di esso non dovuta (v. nostri Suggerimenti n. 298/2010 e n. 344/2017). |
| Pertanto, in tali ipotesi il coefficiente per il calcolo rapido della riduzione va rideterminato in relazione alla situazione relativa al singolo lavoratore interessato. |
Infine, ricordiamo che dal 1° gennaio 2019 la riduzione in misura pari all’11,50% non è più applicabile ai premi assicurativi INAIL (v, da ultimo, il nostro Suggerimento n. 49/2020).