INPS - Tabelle dei contributi in vigore e altri elementi utili per calcolo dei contributi per l’anno 2017
Trasmettiamo le tabelle contributive in vigore dal 1° gennaio 2017 e l’aggiornamento dei dati utili per il calcolo dei contributi previdenziali e del contributo previsto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Suggerimento n.344/ 41 del 5 luglio 2017
A seguito dell’abolizione del contributo aggiuntivo per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, pari allo 0,80%, abbiamo provveduto ad aggiornare, alla data del 1° gennaio 2017, le tabelle delle aliquote contributive INPS, che alleghiamo al presente Suggerimento.
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Di seguito riportiamo il prospetto riepilogativo dei minimali di retribuzione e l’aggiornamento degli altri elementi utili per il calcolo dei contributi per l’anno 2017, come comunicati dall’INPS con circolare n. 19/2017.
I minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi per il comparto industriale relativi all’anno 2017 sono rimasti quelli in vigore nel 2016:
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dirigenti: |
€ |
131,89 |
- |
impiegati: |
€ |
47,68 |
- |
operai: |
€ |
47,68 |
Anche il minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, rimane pari a quello del 2016, e cioè € 7,15.
La quota di retribuzione imponibile mensile oltre la quale è dovuto - ai sensi dell`articolo 3-ter della legge n. 438/1992 - un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore è pari, come per il 2016, ad € 3.844,00 (€ 46.123,00 annui).
Il massimale annuo della base imponibile contributiva e pensionabile, concernente la sola aliquota di contribuzione pensionistica dovuta per i dipendenti privi di anzianità contributiva anteriormente al 1° gennaio 1996, è pari, anche per il 2017, ad € 100.324,00.
Anche per l’anno 2017, l'importo massimo complessivo entro il quale l'indennità di maternità obbligatoria è posta a carico del bilancio dello Stato risulta fissato in € 2.086,24.
Per quanto riguarda le modalità di indicazione sulla denuncia UniEmens del conguaglio degli importi anticipati a titolo di maternità obbligatoria, della quota di retribuzione soggetta all'aliquota di contribuzione aggiuntiva a carico del dipendente nella misura di 1 punto percentuale, nonché della parte di retribuzione eccedente il massimale annuo della base imponibile contributiva e pensionabile, nei casi in cui tale massimale è applicabile, rimandiamo alle istruzioni contenute, rispettivamente, nei punti 9, 5 e 6 della sopra citata circolare INPS n. 19/2017.
Ricordiamo (v. nostro Suggerimento n. 298/2010) che, a partire dall’anno 2014, la misura dell’esonero contributivo che compete alle imprese che conferiscono il TFR dei dipendenti alla previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria INPS è pari allo 0,28% dell’imponibile contributivo del singolo lavoratore interessato, da riproporzionare se la quota di TFR conferita è inferiore al 100%.
Rendiamo infine noto che il contributo previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti nel corso dell’anno 2017, ammonta ancora ad € 489,95 (fino ad un massimo di € 1.469,85, nel caso di 36 mesi o più di anzianità = € 489,95 x 3). Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 179, n. 202, n. 337 e n. 543/2013), tale contributo è finalizzato al finanziamento dell’ASpI (ora NASpI), in aggiunta alla contribuzione ordinaria già versata mensilmente dalle imprese per i trattamenti di disoccupazione. Il contributo anzidetto non è dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (articolo 2, comma 34, legge n. 92/2012 e s.m.i.).
Sempre in tema di finanziamento dell’ASpI, ricordiamo che la legge n. 147/2013 (articolo 1, comma 135) ha previsto l’integrale restituzione (e non più nel limite delle ultime sei mensilità) ai datori di lavoro del contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile, versato per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2014. In proposito, l’INPS ha precisato che il recupero integrale del contributo non riguarda le ipotesi di stabilizzazione del rapporto di lavoro avvenute entro i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, per le quali continua ad operare la riduzione prevista dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.