INAIL - Autoliquidazione del premio 2019/2020
Indicazioni utili per la corretta autoliquidazione del premio INAIL.
Suggerimento n. 49/9 del 30 gennaio 2020
In relazione alla prossima scadenza per l’autoliquidazione del premio 2019/2020, l’INAIL ha elaborato la consueta “Guida all’autoliquidazione”, contenente le istruzioni per la denuncia delle retribuzioni 2019, nonché per il calcolo della regolazione 2019 e della rata anticipata 2020, reperibile cliccando qui.
Al medesimo link è altresì scaricabile l’"Istruzione operativa" del 13 gennaio 2020 per l’autoliquidazione 2019/2020.
Potete trovare di seguito una sintesi delle novità di quest’anno e degli aspetti di maggior interesse sul tema per le imprese, nonché alcune indicazioni utili per la corretta esecuzione degli adempimenti previsti. Per eventuali approfondimenti, vi invitiamo a consultare i documenti sopra citati.
Ricordiamo che ogni adempimento attinente l’autoliquidazione INAIL deve essere eseguito esclusivamente per via telematica, tramite gli appositi “Servizi on line” del sito internet www.inail.it, fatte salve le deroghe espressamente previste dall’Istituto.
NOVITA’
A) | Come noto, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Tariffe INAIL dal 1° gennaio 2019, l’Istituto ha provveduto, ove necessario, a riclassificare le varie attività, verificando poi la correttezza di taluni inquadramenti tramite le risposte fornite dalle imprese utilizzando il servizio online denominato “Questionario attività” (v. nostro Suggerimento n. 549/2019). Qualora le imprese ritengano che la riclassificazione di una o più attività, come rilevabile dalle basi di calcolo, sia incongruente rispetto a quella o quelle effettivamente esercitate dovranno inviare tempestivamente una segnalazione via PEC alla sede INAIL competente, prima di procedere all’autoliquidazione del premio (v. successivo paragrafo “Basi di calcolo, comunicazione del tasso applicabile e calcolo del premio”), prendendo eventualmente contatto con il funzionario INAIL che segue la pratica per risolvere la questione prima di versare il premio. |
B) | Dal 1° gennaio 2019, la riduzione contributiva ed assicurativa in misura pari all’11,50%, prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, non è più applicabile ai premi assicurativi. Pertanto, il beneficio non è applicabile né in sede di regolazione 2019 né in sede di rata anticipata 2020. |
C) | La legge di Bilancio per il 2018 ha disposto che per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2019 né sul premio di rata 2020 e nelle basi di calcolo l’indicatore “addizionale amianto L. 244/07” è sempre valorizzato con NO. |
D) | Il premio supplementare silicosi e asbestosi non è più dovuto né in sede di regolazione 2019 né in sede di rata anticipata 2020. |
E) | Con l’entrata in vigore delle nuove Tariffe è venuta meno anche la riduzione del premio introdotta dalla legge n. 147/2013. Pertanto, tale riduzione non si applica né in sede di regolazione 2019 né in sede di rata anticipata 2020. |
F) | Resta in vigore l’incentivo, previsto dall’articolo 4, c. 3, del D.Lgs. n. 151/2001, per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità, consistente nella riduzione pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento; l’incentivo si applica sia alla regolazione 2019 sia alla rata anticipata 2020. |
Ricordiamo che, per fruire di questo come degli altri benefici contributivi (v. anche successivo punto G), il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il DURC online, ivi compresa la “Dichiarazione per benefici contributivi”, da trasmettere all’Ispettorato territoriale del lavoro una sola volta nonché in caso di eventuali successive modifiche di quanto dichiarato, per l’autocertificazione della non commissione di illeciti ostativi al rilascio del DURC (cfr., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 200/2016). | |
La domanda di ammissione al beneficio in parola si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, voce “Tipo”, il codice “7”. | |
G) | E’ confermata anche la riduzione del 50%, prevista dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero), della contribuzione e del premio dovuti dal datore di lavoro per l’assunzione: di lavoratori con almeno 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi; di donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 24 mesi; di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ed occupate in settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna (v. nostro Suggerimento n. 429/2013). |
Anche per il godimento dei benefici in parola, il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il DURC online, ivi compresa la “Dichiarazione per benefici contributivi” (v. precedente punto F). | |
Il datore di lavoro avente diritto alla riduzione in parola deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (v. a pagina 12 e seguenti della “Guida all’autoliquidazione” la “TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI”) nonché le specifiche retribuzioni. | |
H) | Si conferma inoltre la riduzione del premio per le imprese artigiane prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006. |
Tale riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2019 nella misura del 7,38% e riguarda le aziende iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente all’anno della regolazione e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni presentata nel medesimo anno (per l’autoliquidazione 2019/2020, la preventiva richiesta andava presentata entro il 16 maggio 2019, mentre per fruire della riduzione nell’autoliquidazione 2020/2021 la preventiva richiesta andrà presentata entro il 2 marzo 2020). | |
Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione in sede di regolazione 2019 è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2019 Agevolazioni” con il codice 127. |
DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2019
Mediante compilazione e inoltro con modalità telematica all’INAIL entro il 2 marzo 2020 del modulo virtuale 1031 le imprese adempiono alla dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019, nonché all’eventuale indicazione degli sconti e delle agevolazioni spettanti.
Sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione in parola le imprese che cessano l’attività (codice ditta) in corso d’anno; queste ultime sono viceversa tenute ad inviare la dichiarazione in formato cartaceo tramite PEC alla Sede INAIL competente.
Ricordiamo che gli importi delle retribuzioni e dei compensi vanno sempre riportati sul modulo 1031 arrotondati all’unità di euro.
BASI DI CALCOLO, COMUNICAZIONE DEL TASSO APPLICABILE E CALCOLO DEL PREMIO
In proposito, puntualizziamo quanto segue.
- | Ricordiamo che le “basi di calcolo” del premio relativo all’autoliquidazione non vengono più inviate alle imprese, ma sono disponibili solamente nella sezione “Fascicolo aziende - Comunicazioni basi di calcolo”, presente nei “Servizi on line” del sito www.inail.it. | |
Anche in relazione alle operazioni centralizzate poste in essere dall’INAIL per la gestione delle nuove Tariffe, è opportuno che le imprese verifichino le "Basi di calcolo premi", controllando in particolare: | ||
- | la correttezza del "codice ditta", del codice fiscale, del numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.), delle voci di rischio e dei periodi assicurativi riportati; | |
- | l’esatta corrispondenza dell’importo indicato nel campo "Importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2019" con quanto effettivamente calcolato e pagato dall’impresa a tale titolo per lo stesso anno. | |
In caso di difformità o di incongruenze nelle basi di calcolo, è necessario che i datori di lavoro o i loro intermediari trasmettano tempestivamente una segnalazione via PEC alla sede INAIL competente, prima di procedere all’autoliquidazione del premio. La sede, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovrà “rielaborare” le basi di calcolo del premio e comunicare al datore di lavoro che le nuove basi di calcolo sono disponibili in “Fascicolo aziende”. Qualora le suddette attività di regolarizzazione delle incongruenze intervengano successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione (17 febbraio 2020), le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”; in tali casi, il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle “Basi di calcolo” già comunicate. | ||
Qualora l’impresa non abbia versato l’intero importo del premio anticipato dovuto per l’anno 2019, l’autoliquidazione va comunque effettuata facendo riferimento al premio dovuto, anche se non pagato. | ||
- | Il tasso da applicare per il 2020 è quello comunicato dall’INAIL a dicembre 2019 con il modello 20SM - Comunicazione del tasso applicabile anno 2019. | |
In relazione a tale modello, tenuto conto anche delle variazioni intervenute a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Tariffe, consigliamo di verificare: | ||
- | le voci di rischio, per accertare la correttezza degli inquadramenti in relazione alle attività effettivamente esercitate; | |
- | gli eventi lesivi definiti, per accertare che si tratti di infortuni effettivamente occorsi e che non siano infortuni in itinere o infortuni per i quali l’INAIL ha esercitato con successo l’azione di surroga nei confronti di terzi responsabili, eventi che non devono incidere sul bilancio di polizza; | |
- | le giornate di assenza a seguito di evento lesivo; | |
- | le retribuzioni denunciate nel triennio di osservazione. | |
- | L'imponibile INAIL degli operai, impiegati e quadri assicurati è, di norma, identico a quello INPS. | |
In particolare, per quanto riguarda la mensa: | ||
- | è confermata l’esclusione dall’imponibile contributivo e fiscale dell'indennità sostitutiva di mensa degli operai ed impiegati addetti ai cantieri, entro il limite giornaliero di euro 5,29; | |
- | a partire dall’anno 2020, i buoni pasto cartacei sono assoggettati a tassazione e contribuzione per la parte eccedente i 4 euro ciascuno, mentre i buoni pasto resi in forma elettronica sono assoggettati a tassazione e contribuzione per la parte eccedente gli 8 euro ciascuno (v. nostro Suggerimento n. 16/2020). | |
Ricordiamo, inoltre, che: | ||
- | per i lavoratori a tempo parziale si deve fare riferimento, ai soli fini INAIL, ad una retribuzione convenzionale; | |
- | per gli apprendisti il contributo per l’assicurazione INAIL è già compreso nella contribuzione INPS e, quindi, il loro imponibile non rileva ai fini dell’autoliquidazione. | |
Nella scheda allegata sono riportati la retribuzione convenzionale dei dirigenti e dei soci di società, nonché i minimali ed i massimali dei lavoratori parasubordinati e il minimale dei dipendenti e soci lavoratori occupati a tempo parziale. | ||
- | Resta ferma la facoltà di comunicare all'INAIL, entro il 17 febbraio 2020, che il premio per l'anno in corso, relativo ad una o più lavorazioni specifiche, sarà calcolato su un imponibile retributivo presunto inferiore a quello dichiarato per il 2019, purché sussistano fondati e comprovabili motivi. | |
Tale comunicazione, da compilare e inviare esclusivamente on line nel sito internet www.inail.it, deve riportare le retribuzioni presunte ridotte con riferimento a ciascuna P.A.T. e voce di tariffa interessata. | ||
In mancanza della predetta comunicazione, la rata premio anticipata per il 2020 deve essere calcolata sulle stesse retribuzioni effettive denunciate per il 2019, anche qualora l’impresa preveda di erogare nel corso del 2020 retribuzioni superiori a quelle dichiarate per l’anno 2019. In tale ultima ipotesi, se l’aumento dell’imponibile fosse significativo, l’impresa interessata dovrà preoccuparsi di segnalare all’INAIL la variazione di estensione del rischio entro trenta giorni dal suo verificarsi, senza però auto-aumentarsi il premio di rata 2020, ma rimanendo in attesa dell’eventuale successiva richiesta di integrazione da parte dell’Istituto. |
VERSAMENTO DEL PREMIO
In merito al versamento del premio, che va effettuato entro il 17 febbraio 2020 a mezzo modello F24, seguendo le istruzioni fornite dall'INAIL (v. “Guida all’autoliquidazione 2019/2020”, pagine 42 e 43), evidenziamo che:
- | qualora in sede di regolazione 2019 risulti un credito, lo stesso deve essere immediatamente compensato con il debito per rata anticipata 2020 e il risultato netto a debito va esposto nel campo "importi a debito versati" della sezione INAIL del modello F24 con il "numero di riferimento" 902020; |
- | le imprese titolari di più P.A.T., dopo aver effettuato la compensazione della regolazione passiva 2019 con la rata anticipata 2020 per ogni posizione, possono compensare eventuali crediti risultanti dalla singola posizione con i debiti delle altre posizioni nell’ambito del codice ditta aziendale; |
- | qualora dal calcolo finale dell’autoliquidazione risulti un credito a favore del datore di lavoro, lo stesso deve essere anzitutto utilizzato per compensare eventuali debiti pregressi verso l’INAIL per premi e accessori, purché non iscritti a ruolo esattoriale. In mancanza di debiti pregressi con l’Istituto o nel caso in cui residui, dopo tale compensazione, un credito dell’impresa, quest’ultimo può andare a compensazione di debiti verso altre Amministrazioni (INPS, Erario, ecc.); |
- | è infine possibile compensare quanto dovuto per l'autoliquidazione 2019/2020 con un credito preesistente (cioè anteriore all’anno 2019 o relativo a titoli diversi dal premio di autoliquidazione) nei confronti dell’INAIL. In tale ipotesi, l’impresa dovrà acquisire il preventivo assenso della Sede dell’Istituto in ordine all'effettiva sussistenza e all’entità del credito, anche tramite posta elettronica (mail o PEC). |
L’importo a debito risultante dall’autoliquidazione (al netto di tutte le compensazioni) può anche essere pagato in quattro rate trimestrali di uguale importo (ognuna pari al 25% del dovuto, comprensivo dell’1% ANMIL).
Per il calcolo rapido degli interessi possono essere utilizzati i coefficienti riportati nell’”Istruzione operativa" del 13 gennaio 2020:
1° rata (scadenza 17 febbraio 2020): nessun interesse;
2° rata (scadenza 18 maggio 2020): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00226767;
3° rata (scadenza 20 agosto 2020): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00461178;
4° rata (scadenza 16 novembre 2020): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00695589.
La volontà di avvalersi della predetta rateazione va segnalata all’Istituto barrando la casella SI’ posta in calce al modulo virtuale di Dichiarazione delle retribuzioni (1031).
Se il datore di lavoro ha già richiesto la rateazione ai sensi della legge n. 449/1997 in occasione delle precedenti autoliquidazioni, tale casella dovrebbe risultare già barrata; in caso contrario, se si vuole rateizzare il premio, sarà necessario barrarla.
Se si intende modificare la scelta precedentemente esercitata di pagare ratealmente, procedendo al pagamento del premio in unica soluzione, è necessario barrare la casella NO.
La casella NO va barrata anche qualora l’impresa abbia richiesto all’Istituto una rateazione fino ad un massimo 24 rate mensili ai sensi della circolare INAIL n. 22/2019 (v. nostro Suggerimento n. 411/2019).
Nel caso in cui l’anno precedente l’impresa abbia deciso di pagare il premio in unica soluzione nonostante avesse scelto il pagamento rateale e non abbia segnalato la modifica, se per l’anno in corso intende tornare a pagare ratealmente deve barrare la casella SI’.
Ricordiamo che in caso di cessazione del codice ditta, cioè nell’ipotesi di cessazione di tutte le posizioni assicurative territoriali INAIL, il pagamento del premio può avvenire solamente in unica soluzione.