Benefici normativi e contributivi - Aggiornamento del modello unico di autocertificazione dell’assenza di illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (Durc)

Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet un aggiornamento del modello unico di autocertificazione ai fini dell’accesso ai benefici normativi e contributivi, che le imprese devono aver trasmesso o devono trasmettere alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Suggerimento n. 200/31 del 26 aprile 2016


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 17 e n. 151/2009 e n. 263/2013, per informare che il Ministero del lavoro, con nota n. 5081/2016, ha comunicato che nella sezione “Strumenti e servizi” del proprio sito internet (www.lavoro.gov.it), alla voce “Modulistica”, digitando il titolo “Modulo di autodichiarazione per benefici contributivi”, è scaricabile, in formato pdf compilabile, il modello aggiornato per l’autocertificazione della non commissione di illeciti ostativi al rilascio del DURC.

Una volta compilata, la dichiarazione va tramessa alla Direzione territoriale del lavoro competente secondo la sede legale dell’impresa a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC; i soggetti coinvolti nella procedura di verifica della regolarità contributiva, comprese le Casse Edili, possono richiedere al Ministero del Lavoro l’elenco delle aziende che hanno presentato l’autocertificazione.

L’aggiornamento del predetto modulo si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° luglio 2015, del D.M. 30 gennaio 2015 e del relativo allegato A, che riporta l’elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC. Peraltro, come da noi segnalato nel Suggerimento n. 71/2016, gli illeciti penali o amministrativi di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 sono sostanzialmente quelli già previsti dal precedente D.M. 24 ottobre 2007.

Fermo restando che, di regola, il modulo va trasmesso alla Direzione territoriale del lavoro una sola volta, nonché in caso di eventuali successive modifiche di quanto dichiarato, il Ministero del lavoro ha precisato che le dichiarazioni già rilasciate in vigenza della precedente normativa (D.M. 24 ottobre 2007) restano valide e non vanno ripresentate.

Fa eccezione rispetto al criterio generale l’ipotesi in cui l’impresa abbia effettuato per la prima volta la suddetta dichiarazione a partire dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo decreto sul DURC): in tal caso, la dichiarazione dovrà essere ripresentata utilizzando il nuovo modulo aggiornato. La trasmissione del secondo documento sostituirà a tutti gli effetti quella precedente, con effetto dalla data di quest’ultima.

 


Referenti

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