INAIL - Rateazione dei premi non iscritti a ruolo - Nuova disciplina in vigore dal 30 luglio 2019

L’Istituto illustra e fornisce indicazioni applicative in merito alla nuova disciplina delle rateazioni dei premi INAIL e dei relativi oneri accessori, introdotta con Determina Presidenziale n. 227/2019.

Suggerimento n. 411/56 del 27 agosto 2019


A seguito dell’approvazione della Determina del Presidente dell’Istituto n. 227 del 23 luglio 2019, che modifica la disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e relativi oneri accessori non iscritti a ruolo, l’INAIL ha emanato la circolare n. 22 del 29 luglio 2019, con la quale ha illustrato le modifiche introdotte, fornendo nel contempo alcune importanti indicazioni operative.

La nuova disciplina - che sostituisce interamente, per le istanze presentate a partire dal 30 luglio 2019, le precedenti disposizioni emanate dall'Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori - da un lato, semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza; dall’altro, regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, riducendo con ciò la discrezionalità delle Sedi dell’Istituto nel valutare eventuali situazioni particolari.

La circolare precisa che alle rateazioni in corso si applica la disciplina previgente stabilita dalle circolari INAIL 14 gennaio 1991, n. 6 e 23 luglio 2004, n. 44, integrate dalla circolare 30 settembre 2008, n. 60 per quanto riguarda l’eliminazione delle garanzie fideiussorie per le rateazioni dei crediti non iscritti a ruolo fino a 24 mesi.

Nel rimandare, per eventuali approfondimenti, ad un’attenta lettura del documento INAIL, evidenziamo di seguito le modifiche di maggior interesse per le imprese.

a) La rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili uguali e consecutive, può riguardare i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo. Successivamente all’iscrizione a ruolo, la dilazione del pagamento spetta esclusivamente agli agenti della riscossione;
   
b) è possibile rateizzare (anche contemporaneamente) sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
  Qualora si intenda rateizzare sia debiti scaduti sia debiti correnti, sarà necessario presentare due distinte richieste;
   
c) possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro abbia comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate ai sensi della legge n. 449/1997 nonché i relativi interessi. E’ opportuno che le imprese, che decidano di sostituire il pagamento in 4 rate con la rateazione prevista dalla Determina n. 227/2019, in sede di autoliquidazione barrino la casella “NO” posta in calce al modulo per la “Dichiarazione delle retribuzioni” (mod. virtuale 1031);
   
d) l’istanza motivata di rateazione va presentata dal debitore, identificato dal codice fiscale, o da un suo intermediario delegato, esclusivamente tramite il servizio telematico “Istanza di rateazione”, disponibile sul sito www.inail.it;
   
e) l’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata mensile, comprensiva di interessi, non sia inferiore a € 150,00 e che non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza.
  Nell’istanza devono essere indicati, tra l’altro, tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori.
  Se l’istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento e la richiesta di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
  Va quindi sottolineato che, sia per presentare un’adeguata richiesta di rateazione sia per evitare la revoca dell’istanza accolta (con conseguente impossibilità di richiedere un’altra rateazione per il successivo biennio), è fondamentale la completa e puntuale conoscenza da parte del datore di lavoro della propria situazione contributiva nonché la consapevolezza della piena sostenibilità del piano di ammortamento che sarà emesso qualora l’istanza sia accolta.
  Al fine di agevolare le imprese, l’Istituto ha previsto un’apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento, a disposizione delle Strutture territoriali dell’INAIL, che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell’istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti;
   
f) il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza;
   
g) a differenza del passato, non è più previsto il versamento di un acconto non inferiore al 20% dell’importo rateizzato. Infatti, secondo le nuove modalità, in caso di accoglimento la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’INAIL, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso;
   
h) l’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. L’annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l’integrale pagamento dei debiti.
  Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute verranno iscritte a ruolo con immediatezza;
   
i) l’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo.
  Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza.
  Anche in caso di revoca, la struttura territoriale dell’INAIL competente deve provvedere con immediatezza all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
  La revoca della rateazione può, infine, derivare dall’insorgere di ulteriori debiti a carico del medesimo debitore nel corso della rateazione concessa.

 


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