INPS – Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti per l’anno 2021
L’INPS ha fornito le indicazioni per la richiesta e la fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente per le nascite e le adozioni/affidamenti intervenute nel corso dell’anno 2021 nonché nel caso di morte perinatale del minore.
Suggerimento n. 223/35 del 16 marzo 2021
Come già anticipato nel nostro Suggerimento n. 8/2021, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2021”) ha previsto che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 - si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021.
Di seguito riportiamo le precisazioni fornite dall’INPS con circolare n. 42/2021, che illustra le novità apportate dalla legge di Bilancio per l’anno 2021 sulla disciplina in oggetto.
Per l’anno 2021, la durata del congedo obbligatorio è stata elevata da sette a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
È inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il congedo obbligatorio e facoltativo sono riconosciuti anche nel caso di morte perinatale del minore (periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore).
A tale ultimo proposito, l’Istituto evidenzia che il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio:
1) | nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione, il periodo di cinque mesi decorre dalla nascita del figlio che, in queste situazioni, coincide anche con la data di decesso; |
2) | nel caso di decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita), il periodo di cinque mesi decorre dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. |
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Per ogni ulteriore approfondimento relativo alla modalità di fruizione e presentazione della domanda di congedo obbligatorio e di congedo facoltativo, l’Istituto richiama quanto già precisato nella circolare n. 40/2013 e nel messaggio n. 6499/2013 (v. nostri Suggerimenti n. 167/2013 e 211/2013).
Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.