INAIL - Autoliquidazione 2025/2026 - Istruzioni operative
Indicazioni utili per la corretta autoliquidazione del premio INAIL.
Suggerimento n.69/16 del 30 gennaio 2026
In relazione alla prossima scadenza per l’autoliquidazione del premio 2025/2026, l’INAIL ha elaborato la consueta “Guida all’autoliquidazione”, contenente le istruzioni per la denuncia delle retribuzioni 2025, nonché per il calcolo della regolazione 2025 e della rata anticipata 2026, reperibile cliccando qui.
Al medesimo link sono altresì scaricabili le "Istruzioni operative" del 22 dicembre 2025 per l’autoliquidazione 2025/2026.
Riportiamo di seguito una sintesi delle novità e degli adeguamenti inerenti all’autoliquidazione in oggetto e degli aspetti di maggior interesse per le imprese, nonché alcune indicazioni utili per la corretta esecuzione degli adempimenti previsti. Per eventuali approfondimenti, rimandiamo alla consultazione dei documenti sopra citati.
Ricordiamo che ogni adempimento attinente all’autoliquidazione INAIL deve essere eseguito esclusivamente per via telematica, tramite gli appositi “Servizi on line” del sito internet www.inail.it, fatte salve le deroghe espressamente previste dall’Istituto.
NOVITA’ E ADEGUAMENTI
| A) | A far data dal 1° gennaio 2026, per la determinazione del tasso applicabile 2026 ai fini dell’autoliquidazione 2025/2026, trovano applicazione le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole approvate dal Consiglio di amministrazione dell’Inail con Deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 (v. il nostro Suggerimento n. 586/2025) e autorizzate dal D.L. n. 159/2025. Le nuove aliquote, premiano i datori di lavoro virtuosi, ferma la possibilità per l’Istituto di recuperare i maggiori premi dovuti in caso di mancata conferma normativa ovvero di accertate violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
| B) | A far data dal 1° gennaio 2021(per effetto dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021) è eliminato l’obbligo di versamento dell’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. |
| C) |
Resta in vigore l’incentivo, previsto dall’articolo 4, c. 3, del D.lgs. n. 151/2001, per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumano lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità, consistente nella riduzione pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento; l’incentivo si applica sia alla regolazione 2025 sia alla rata anticipata 2026. Ricordiamo che, per fruire di questo come degli altri benefici contributivi (v. anche successivo punto D), il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il DURC online, ivi compresa la “Dichiarazione per benefici contributivi”, da trasmettere all’Ispettorato territoriale del lavoro una sola volta nonché in caso di eventuali successive modifiche di quanto dichiarato, per l’autocertificazione della non commissione di illeciti ostativi al rilascio del DURC (cfr., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 200/2016). La domanda di ammissione al beneficio in parola si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, voce “Tipo”, il codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. |
| D) |
E’ confermata anche la riduzione del 50% del premio dovuto dal datore di lavoro per l’assunzione: di lavoratori con almeno 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi; di donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 24 mesi; di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ed occupate in settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna, tra i quali rientra il settore dell’edilizia (art. 4, commi da 8 a 11, L.92/2012 (Legge Fornero) - v. nostro Suggerimento n. 429/2013). Anche per il godimento dei benefici in parola, il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il DURC online, ivi compresa la “Dichiarazione per benefici contributivi” (v. precedente punto C). Il datore di lavoro avente diritto alla riduzione in parola deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da “H” a “Y” della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata alla pagina 14 e seguenti della “Guida all’autoliquidazione 2025/2026”) nonché le specifiche retribuzioni. |
| E) |
Si conferma, inoltre, la riduzione del premio per le imprese artigiane prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006. Tale riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2025 nella misura del 5,07% e riguarda le imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente all’anno della regolazione (biennio 2023/2024) e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni presentata nel medesimo anno (per l’autoliquidazione 2025/2026, la preventiva richiesta andava presentata entro il 28 febbraio 2025, mentre per fruire della riduzione nell’autoliquidazione 2026/2027 la preventiva richiesta andrà presentata entro il 2 marzo 2026). Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2025 Agevolazioni” con il codice “127”. |
DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2026
Mediante compilazione e inoltro all’INAIL con modalità telematica (utilizzando i servizi “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”) entro il 2 marzo 2026 del modulo virtuale 1031 le imprese adempiono alla dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2025, nonché all’eventuale indicazione degli sconti e delle agevolazioni spettanti.
L’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione in parola sussiste anche per le imprese che cessano l’attività (codice ditta) in corso d’anno; queste ultime devono usare l’apposito servizio online “autoliquidazione ditte cessate” e inviare la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata.
Ricordiamo che gli importi delle retribuzioni e dei compensi vanno sempre riportati sul modulo 1031 arrotondati all’unità di euro.
BASI DI CALCOLO, COMUNICAZIONE DEL TASSO APPLICABILE E CALCOLO DEL PREMIO
In proposito, puntualizziamo quanto segue.
| - | Ricordiamo che le “basi di calcolo” del premio relativo all’autoliquidazione non vengono più inviate alle imprese, ma sono disponibili solamente nella sezione “Fascicolo aziende – Comunicazioni delle basi di calcolo”, presente nei “Servizi on line” del sito www.inail.it . | |
| Nei “Servizi on line” sono inoltre disponibili per le imprese i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”. | ||
| In proposito, è opportuno che le imprese verifichino le "Basi di calcolo premi", controllando in particolare: | ||
| - | la correttezza del "codice ditta", del codice fiscale, del numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.), delle voci di rischio e dei periodi assicurativi riportati; | |
| - | l’esatta corrispondenza dell’importo indicato nel campo "Importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2025" con quanto effettivamente calcolato e pagato dall’impresa a tale titolo per lo stesso anno. | |
| In caso di difformità o di incongruenze nelle basi di calcolo, è necessario che i datori di lavoro o i loro intermediari trasmettano tempestivamente una segnalazione via PEC alla sede INAIL competente, prima di procedere all’autoliquidazione del premio. | ||
| La sede, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovrà “rielaborare” le basi di calcolo del premio e comunicare al datore di lavoro che le nuove basi di calcolo sono disponibili in “Fascicolo aziende”. | ||
| Qualora le suddette attività di regolarizzazione delle incongruenze intervengano successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione (16 febbraio 2026), le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”; in tali casi, il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle “Basi di calcolo” già comunicate, fermo restando che dovrà procedere alla sistemazione della propria posizione successivamente alla comunicazione dell'Istituto. | ||
| Qualora l’impresa non abbia versato l’intero importo del premio anticipato dovuto per l’anno 2026, l’autoliquidazione va comunque effettuata facendo riferimento al premio dovuto, anche se non pagato. | ||
| - | Il tasso da applicare per il 2026 è quello comunicato dall’INAIL a gennaio 2026 con il modello 20SM - Comunicazione del tasso applicabile anno 2026. | |
| In relazione a tale modello, consigliamo di verificare: | ||
| - | le voci di rischio, per accertare la correttezza degli inquadramenti in relazione alle attività effettivamente esercitate; | |
| - | gli eventi lesivi definiti, per accertare che si tratti di infortuni effettivamente occorsi e che non siano infortuni in itinere o infortuni per i quali l’INAIL ha esercitato con successo l’azione di surroga nei confronti di terzi responsabili, eventi che non devono incidere sul bilancio di polizza; |
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| - | le giornate di assenza a seguito di evento lesivo; | |
| - | le retribuzioni denunciate nel triennio di osservazione. | |
| - | L'imponibile INAIL degli operai, impiegati e quadri assicurati è, di norma, identico a quello INPS. | |
| In particolare, per quanto riguarda la mensa: |
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| - | è confermata l’esclusione dall’imponibile contributivo e fiscale dell'indennità sostitutiva di mensa degli operai ed impiegati addetti ai cantieri, entro il limite giornaliero di euro 5,29; | |
| - | a partire dall’anno 2026 i buoni pasto resi in forma elettronica sono assoggettati a tassazione e contribuzione per la parte eccedente i 10 euro ciascuno (v. nostro Suggerimento n. 5/2026), mentre i buoni pasto cartacei restano assoggettati a tassazione e contribuzione per la parte eccedente i 4 euro ciascuno (v. nostro Suggerimento n. 16/2020). | |
| Evidenziamo che, nel periodo d'imposta 2025: | ||
| - | per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda che non concorre alla formazione del reddito è pari ad € 2.000,00 (ex art. 1, co. 16 Legge di bilancio 2024) include le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa; | |
| - | per tutti gli altri lavoratori dipendenti l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda che non concorre alla formazione del reddito è ridotto ad € 1.000,00. | |
| Ricordiamo, inoltre, che: | ||
| - | per i lavoratori a tempo parziale si deve fare riferimento, ai soli fini INAIL, ad una retribuzione convenzionale; | |
| - | per gli apprendisti il contributo per l’assicurazione INAIL è già compreso nella contribuzione INPS e, quindi, il loro imponibile non rileva ai fini dell’autoliquidazione. |
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| Nella scheda allegata sono riportati la retribuzione convenzionale dei dirigenti e dei soci di società, nonché i minimali ed i massimali dei lavoratori parasubordinati e il minimale dei dipendenti e soci lavoratori occupati a tempo parziale. | ||
| - | Resta ferma la facoltà di comunicare all'INAIL, entro il 16 febbraio 2026, che il premio per l'anno in corso, relativo ad una o più lavorazioni specifiche, sarà calcolato su un imponibile retributivo presunto inferiore a quello dichiarato per il 2025, purché sussistano fondati e comprovabili motivi. | |
| Tale comunicazione, da compilare e inviare esclusivamente on line (utilizzando il servizio “Riduzione presunto” presente nel sito internet www.inail.it) deve riportare le retribuzioni presunte ridotte con riferimento a ciascuna P.A.T. e voce di tariffa interessata. | ||
| In mancanza della predetta comunicazione, la rata premio anticipata per il 2026 deve essere calcolata sulle stesse retribuzioni effettive denunciate per il 2025, anche qualora l’impresa preveda di erogare nel corso del 2026 retribuzioni superiori a quelle dichiarate per l’anno 2025. In tale ultima ipotesi, se l’aumento dell’imponibile fosse significativo, l’impresa interessata dovrà preoccuparsi di segnalare all’INAIL la variazione di estensione del rischio entro trenta giorni dal suo verificarsi, senza però auto-aumentarsi il premio di rata 2026, ma rimanendo in attesa dell’eventuale successiva richiesta di integrazione da parte dell’Istituto. | ||
VERSAMENTO DEL PREMIO
In merito al versamento del premio, che va effettuato entro il 16 febbraio 2026 a mezzo modello F24, seguendo le istruzioni fornite dall'INAIL (v. “Guida all’autoliquidazione 2025/2026”, pagine n. 45 e 46), evidenziamo che:
In tutte le ipotesi sopra indicate, l’impresa dovrà acquisire il preventivo assenso della Sede dell’Istituto in ordine all'effettiva sussistenza e all’entità del credito, anche tramite posta elettronica (mail o PEC).
L’importo a debito risultante dall’autoliquidazione (al netto di tutte le compensazioni) può anche essere pagato in quattro rate trimestrali di uguale importo (ognuna pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL).
Per il calcolo rapido degli interessi possono essere utilizzati i coefficienti riportati nella nota INAIL del 8 gennaio 2026:
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RATE |
SCADENZA |
TERMINE PAGAMENTO |
COEFFICIENTE |
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1ª rata |
16 febbraio 2026 |
16 febbraio 2026 |
nessuno |
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2ª rata |
16 maggio 2026 |
18 maggio 2026 |
0,00670548 |
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3ª rata |
16 agosto 2026 |
20 agosto 2026 |
0,01363699 |
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4ª rata |
16 novembre 2026 |
16 novembre 2026 |
0,02056849 |
La volontà di avvalersi della rateazione va sempre segnalata all’Istituto barrando la casella “SI’” posta in calce al modulo virtuale 1031 di dichiarazione delle retribuzioni.
Se, viceversa, si intende pagare il premio in unica soluzione ovvero mediante rateazione in sede amministrativa (fino ad un massimo 24 rate mensili ai sensi della circolare INAIL n. 22/2019 - v. nostro Suggerimento n. 411/2019), andrà barrata la casella “NO”.
Ricordiamo che in caso di cessazione del codice ditta, cioè nell’ipotesi di cessazione di tutte le posizioni assicurative territoriali INAIL, il pagamento del premio può avvenire solamente in unica soluzione.