Legge di Bilancio 2026 - Lavoro dipendente: le novità fiscali

Riduzione aliquota Irpef relativa al secondo scaglione Irpef; innalzamento del valore monetario non imponibile per i buoni pasto elettronici; riduzione imposta sostitutiva per i premi di risultato ed introduzione di un regime agevolato su maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno e festivo e per incrementi retributivi contrattuali nel settore privato: queste le principali novità.

Suggerimento n. 5/3 dell'8 gennaio 2026


La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, in vigore dal 1° gennaio 2026 (pubblicata sul S.O. n. 42 alla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, introduce alcune misure fiscali in materia di lavoro, di interesse per le imprese, di seguito analizzate.

 

Riduzione aliquote Irpef

Ridotta l’aliquota Irpef intermedia dal 35% al 33%. Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta 2026, si applicano le seguenti aliquote Irpef progressive per scaglioni di reddito:

  • aliquota del 23% per un reddito complessivo non superiore a euro 28.000;
  • aliquota del 33% (in luogo del 35%) per un reddito complessivo oltre euro 28.000 e fino ad euro 50.000;
  • aliquota del 43% per un reddito complessivo oltre ad euro 50.000.

 

Rimodulazione delle detrazioni fiscali

La Legge di Bilancio 2026, intervenendo sulla norma che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, dispone che, per i titolari di reddito complessivo superiore ad euro 200.000, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari ad euro 440 in relazione ai seguenti oneri:

  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26% per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

Imposta sostitutiva sui premi di risultato

Modificata, in via transitoria, la disciplina relativa all’applicazione, per i lavoratori dipendenti privati, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, sull’erogazione dei premi di risultato.

In particolare, con le modifiche introdotte, per gli anni 2026 e 2027 si stabilisce:

  • la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva all’1% (precedentemente fissata nella misura 5% per gli anni 2026 e 2027);
  • l’elevamento ad euro 5.000 del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario (prima della modifica il limite era pari ad euro 3.000).

Resta confermato che, l’applicazione dell’aliquota agevolata è subordinata alla condizione che il reddito di lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione del premio di risultato, ad euro 80.000.

Si segnala inoltre che per fruire dell’agevolazione i premi devono essere connotati da variabilità del loro ammontare, e la corresponsione deve tassativamente essere connessa ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (c.d. “contratti collettivi di secondo livello”).

Al riguardo, per il nostro settore, si ricorda altresì che l’aliquota agevolata è applicabile in caso di eventuale erogazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) da parte dell’impresa nonché per l’erogazione dei premi di risultato aziendali introdotti in ossequio alle previsioni stabilite dal vigente accordo territoriale in materia (vedi ns. Suggerimento n. 308/2018).

 

 Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5%, limitatamente ai casi in cui il reddito complessivo da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non sia stato superiore a 33.000 euro.

Il dipendente potrà rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo con conseguente applicazione delle imposte ordinarie.

 

Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo

Per il periodo di imposta 2026, è introdotta, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali del 15%, con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, per un importo non superiore a euro 1.500.

Il riconoscimento di tale regime è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno di imposta 2025, ad euro 40.000.

 

Buoni pasto elettronici

A decorrere dal periodo di imposta 2026, innalzato da euro 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

 

Contributi versati ai fondi di previdenza complementare

Dal periodo di imposta 2026 il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare è elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro.


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