Conversione in legge del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) - Nuove misure in materia di lavoro

La legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha convertito il c.d. “Decreto Agosto” introducendo alcune nuove misure in aggiunta a quelle già entrate in vigore a partire dallo scorso 15 agosto.

Suggerimento n. 773/162 del 14 ottobre 2020


Da oggi 14 ottobre 2020 è in vigore la legge n. 126/2020 di conversione del decreto legge n. 104/2020 (v. S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 253/2020).

Come noto, il predetto decreto legge ha introdotto importanti misure, tutt’ora confermate ed in vigore, tra cui:

  • il nuovo periodo di 18 settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per COVID-19 valido dal 13 luglio al 31 dicembre 2020;
  • l’esonero dal versamento dei contributi in caso di mancata fruizione di detti ammortizzatori sociali;
  • il beneficio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute tra il 16 agosto ed il 31 dicembre 2020;
  • il blocco dei licenziamenti, individuali e collettivi, per giustificato motivo oggettivo.

Premesso che i predetti temi sono già stati illustrati in alcuni nostri Suggerimenti a cui rimandiamo (n. 627/2020, n. 716/2020 e n. 742/2020), evidenziamo di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione in legge.

1) Allo scopo di favorire la continuità occupazionale è stato previsto che, sino al 31 dicembre 2021, in caso di contratto di somministrazione a tempo determinato l’utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dalla società di somministrazione senza che ciò ingeneri in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
2) È stata abrogata la previsione secondo la quale era possibile revocare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in presenza del vigente divieto purché ciò avvenisse contestualmente alla richiesta di intervento, a partire dalla data di efficacia del licenziamento, degli ammortizzatori sociali previsti per l’emergenza da COVID-19.
3) E’ stata stabilita la possibilità di svolgere in tutto o in parte la prestazione lavorativa in modalità agile da parte del genitore di figlio convivente minore di anni 14 anche se il periodo di quarantena è stato disposto dall’ASL sia derivato da un contatto avvenuto durante lo svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri e circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché qualora il contatto si sia verificato all’interno di strutture per seguire lezioni musicali e linguistiche. Ricordiamo che, qualora non fosse possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e comunque in alternativa a detta modalità, è possibile, nel rispetto di determinate condizioni, richiedere uno specifico congedo a carico INPS (v. nostro Suggerimento n. 743/2020).
4) Fino al 30 giugno 2021 i genitori lavoratori dipendenti che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta, a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile applicando la procedura semplificata.
5) Dal 16 ottobre e sino al 31 dicembre 2020 i lavoratori c.d. fragili (es. immunodepressi, disabili gravi, soggetti affetti da patologie oncologiche; per approfondimenti circa il concetto di “fragilità” si rimanda alla circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Salute n. 13 del 4 settembre 2020) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.