INPS - Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali - Prime indicazioni

L’Istituto ha fornito i primi chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo introdotto dal “Decreto Agosto”.

Suggerimento n. 716/149 del 24 settembre 2020


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 627/2020 e webinar Assimpredil Ance del 23 settembre 2020), l’articolo 3 del D.L. n. 104/2020 ha previsto che ai datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di cassa integrazione per emergenza COVID-19 e che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. n. 18/2020, potrà essere riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL.

Premesso che l’applicazione del presente esonero contributivo resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, l’INPS con, circolare n. 105/2020, ha precisato le condizioni di accesso all’esonero, riservandosi prossime comunicazioni circa la fruizione di detta misura e le relative modalità di compilazione delle denunce contributive.

 

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

Possono accedere tutti i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’esonero è necessario che i datori di lavoro non richiedano i nuovi periodi di integrazione salariale per COVID-19 introdotti dal D.L. n. 104/2020.

A tal proposito, l’INPS precisa che potranno accedere all’esonero in parola i datori di lavoro che abbiano richiesto la CIGO per COVID-19 prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020), ovvero che abbiano presentato la richiesta dopo il 14 agosto 2020, ma per periodi di sospensione/riduzione di orario per COVID-19 decorrenti in data anteriore al 13 luglio 2020, anche se i trattamenti di integrazione salariale siano proseguiti, seppur in modo parziale, oltre il 12 luglio 2020.

L’Istituto chiarisce altresì che, nel caso in cui il datore di lavoro debba scegliere tra l’esonero in parola e la CIGO per COVID-19 prevista dal D.L. n. 104/2020, tale scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Ovviamente, qualora il datore di lavoro abbia scelto l’esonero, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19. 

 

ASSETTO E MISURA DELL’ESONERO

L’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale per COVID-19 fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e di alcune particolari contribuzioni, sotto elencate.

Più specificamente, l’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi sopra citati.

L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione in parola e può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi, riparametrato ed applicato su base mensile.

La quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intende avvalere dello sgravio.

Pertanto, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nel singolo mese, nel limite delle quattro mensilità fissate dalla norma o per un numero di mensilità inferiore.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità di maggio e giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

Da ultimo, l’INPS evidenzia le tipologie di contribuzione che non possono essere oggetto dell’esonero in parola, che, per il nostro settore, sono:

  • i premi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile” (c.d. “Fondo di tesoreria INPS”);
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni finalizzate ad apportare elementi di solidarietà quali, ad esempio, il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare o a forme di assistenza sanitaria integrativa.

 

Da notare, infine, che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, ovvero 363 milioni di euro per l’anno 2020 e 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

In particolare, il beneficio è subordinato alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, secondo le condizioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale per emergenza COVID-19.

 

COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'esonero in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, tale cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Le attuali previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta dell’esonero, per CIGO avente una causale non riconducibile a quelle per COVID-19.

 


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