Lavoro agile (smart working) – Ritorno all’accordo individuale e nuova comunicazione telematica semplificata
Dal 1° settembre 2022 per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. smart working) ritorna obbligatoria la preventiva stipulazione dell’accordo individuale con i singoli lavoratori, ivi compresi quelli collocati in smart working con atti unilaterali del datore di lavoro (come permesso fino al 31 agosto 2022) e viene introdotta una nuova modalità semplificata di comunicazione telematica obbligatoria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Suggerimento n. 529/93 del 30 agosto 2022
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 405/2022 e 384/2022 in tema di lavoro agile (c.d. Smart working), per comunicare che a far data dal 1° settembre 2022:
- | tornerà operativo il regime ordinario per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (L. n. 81/2017) che prevede la stipulazione dell’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore ai fini della regolarità amministrativa e della prova. | |
Tale accordo - ai sensi dell’art. 19 L. n. 81/2017 e del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - dovrà indicare: | ||
- | la durata, che può essere a tempo determinato ovvero indeterminato; | |
- | l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; | |
- | i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; | |
- | gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi; | |
- | gli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore; | |
- | i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; | |
- | le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e s.m.i. e della normativa in materia di protezione dei dati personali; | |
- | l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile; | |
- | le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali. | |
L’accordo in parola dovrà essere conservato dal datore di lavoro per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. | ||
- | il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione telematica (ex art. 23 co 1 L. n. 81/2017 così come sostituito dall’art. 41-bis a) della L. n. 122/2022) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicando i nominativi dei lavoratori con cui è stato stipulato l’accordo individuale e, per ciascuno, la data di inizio della prestazione lavorativa in modalità agile e la data di cessazione (qualora prevista). | |
Il datore di lavoro non dovrà allegare alla predetta comunicazione i singoli accordi individuali stipulati con i lavoratori. | ||
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunicherà all’INAIL i dati indicati nella comunicazione telematica con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale. | ||
In caso di mancata comunicazione con le modalità sopra indicate, al datore di lavoro sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare compreso tra €100,00 e €500,00 per ogni lavoratore interessato dalla mancata comunicazione. | ||
- | La suddetta comunicazione telematica di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere effettuata dal datore di lavoro (ex D.M. n. 149/2022) per tutti gli accordi individuali stipulati ovvero modificati (la proroga è una modifica) a decorrere dal 1° settembre 2022: |
- | entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero modifica dell’accordo individuale, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria; | ||
mediante il modulo di comunicazione reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato 1 del D.M. n. 149/2022) sul portale https://servizi.lavoro.gov.it, accessibile con le credenziali SPID o CIE. Il modulo in parola è composto da cinque sezioni, in cui inserire i dati relativi a: |
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1) | datore di lavoro: codice fiscale e ragione sociale; |
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2) | lavoratore: codice fiscale e dati anagrafici; | ||
3) | rapporto di lavoro: data inizio, tipologia, Pat e voce di tariffa INAIL; | ||
4) | accordo di lavoro agile: data sottoscrizione, tipologia durata, data inizio e cessazione; | ||
5) | dati d’invio: inizio, modifica, annullamento, cessazione | ||
in alternativa, con modalità Massiva REST (utile per la comunicazione di un’elevata numerosità di periodi di lavoro agile) previo l’inoltro della relativa richiesta di attivazione all’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il seguente link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it. | |||
Restano valide le comunicazioni già effettuate utilizzando la procedura previgente (comunicazione telematica “massiva” semplificata “emergenziale”). | |||
Si precisa che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione telematica potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022 |
Dal combinato disposto tra la L. n. 81/2017, il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, la L. n. 122/2022 e il D.M. n. 149/2022, in attesa degli opportuni chiarimenti, parrebbe emergere che:
- se un’impresa al 1° settembre 2022 non ha in corso piani di smart working, il datore di lavoro intenzionato ad attivare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile dovrà stipulare un accordo individuale - che rispetti i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - con ciascun lavoratore che intente coinvolgere; procedendo alla relativa comunicazione telematica con le modalità sopra indicate;
- se un’impresa al 1° settembre 2022 ha in corso un piano di smart working regolato da accordi individuali a tempo indeterminato ovvero determinato con termine successivo alla predetta data - che rispettano i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - sottoscritti dai lavoratori coinvolti e comunicati telematicamente utilizzando la procedura “massiva” semplificata “emergenziale”, nessun altro adempimento è richiesto. Per gli accordi individuali a tempo determinato, la relativa proroga (come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) dovrà essere comunicata telematicamente con le modalità sopra indicate.
- se un’impresa al 1° settembre 2022 ha in corso un piano di smart working regolato da accordi individuali a temo indeterminato ovvero determinato con termine successivo alla predetta data - che non rispettano i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - sottoscritti dai lavoratori coinvolti, comunicati telematicamente utilizzando la procedura “massiva” semplificata “emergenziale”, il datore di lavoro – entro tale data - dovrà procedere alla stipulazione di nuovi accordi individuali - che rispettino i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - con i lavoratori coinvolti, procedendo, poi, alla relativa comunicazione telematica con le modalità sopra indicate;
- se un’impresa al 1° settembre 2022 ha in corso un piano di smart working regolato da atti unilaterali del datore di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato (come permesso fino al 31 agosto 2022) comunicati telematicamente utilizzando la procedura “massiva” semplificata “emergenziale”, il datore di lavoro – entro tale data - dovrà stipulare nuovi accordi individuali - che rispettino i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 - con i lavoratori coinvolti, procedendo, poi, alla relativa comunicazione telematica con le modalità sopra indicate;
- se un’impresa al 1° settembre 2022 ha in corso un piano di smart working regolato esclusivamente da un accordo sindacale a tempo indeterminato ovvero determinato con termine successivo alla predetta data, il datore di lavoro - entro tale data - dovrà comunque procedere alla stipulazione di nuovi accordi individuali - che rispettino i contenuti minimi previsti dalla L. n. 81/2017, dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 e dall’accordo sindacale - con i lavoratori coinvolti, procedendo, poi, alla relativa comunicazione telematica con le modalità sopra indicate
Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 18 co 3-bis L. n. 81/2017 così come sostituito dall’art. 4 del D.lgs. n. 105/2022, i datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:
- con figli fino a dodici anni di età ovvero senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi della L. n. 104/1992;
- con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. n. 104/1992 ovvero caregivers ai sensi della L. n. 205/2017.
Le lavoratrici e i lavoratori che richiedono di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata nei loro confronti a fronte della richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sarà considerata ritorsiva ovvero discriminatoria e, pertanto, nulla.