Lavoratori extracomunitari - Novità in tema di ingresso e soggiorno in Italia di lavoratori extracomunitari

La legge di conversione del D.L. n. 146/2025 ha introdotto alcune modifiche al Testo Unico sull’Immigrazione che disciplina l’ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio italiano.

Suggerimento n. 578/109 del 16 dicembre 2025


Facciamo seguito ai ns. Sugg n. 493/2025 e 512/2025 per comunicare che la L. n. 179/2025 (pubblicata sulla G.U. n. 279/2025) ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché gestione del fenomeno migratorio”.

Riportiamo di seguito le principali modifiche di interesse introdotte in sede di conversione del suddetto D.L., che incidono sul Testo Unico sull'Immigrazione (T.U.I.).

All’art. 22 del T.U.I., inerente al “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”, viene previsto che:

  • il termine dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso, per la conferma di richiesta del nulla osta da parte del datore di lavoro, passa da 7 a 15 giorni; mentre il termine per la sottoscrizione del contratto di soggiorno passa da 8 a 15 giorni decorrenti dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale (comma 5-quinquies e del comma 6);
  • l’I.N.L. può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell’Interno, ai fini dell’eventuale esclusione dei datori di lavoro dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati dai D.P.C.M. inerenti i flussi di ingresso (comma 2-bis.1);
  • il limite di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato, per ciascuna delle annualità di cui ai D.P.C.M. sui flussi per i datori di lavoro privati, non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e i soggetti abilitati o autorizzati (di cui all’art. 1 L. n. 12/1979), nonché alle richieste presentate tramite le agenzie di somministrazione di lavoro iscritte nell’albo delle agenzie per il lavoro (comma 2-bis.2).

All’art. 23 del T.U.I., inerente ai “Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine” e, quindi, ai lavoratori formati all’estero, viene previsto che (comma 2-bis):

  • la domanda di visto di ingresso non deve più essere corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro;
  • il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunica, entro sette giorni dall’inizio dei corsi, le generalità dei datori di lavoro, ove conosciute, oltre alle generalità dei partecipanti, al Ministero dell’Interno e al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, per consentire l’espletamento dei controlli;
  • il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell’Interno e al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, le generalità dei datori di lavoro interessati all’assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute;
  • il termine per il lavoratore per la domanda del visto d’ingresso viene esteso, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, da 6 a 12 mesi dalla conclusione del corso.

Con introduzione all’articolo 24-bis del comma 2-bis, è, inoltre, previsto che la conferma del nulla osta di cui all’articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.

Con l’occasione segnaliamo anche che, con le modifiche apportate dalla L. n. 182/2025, rubricata “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (G.U. n. 281/2025):

  • all’art. 27-quater, comma 6 del T.U.I., in merito all’ingresso e il soggiorno di lavoratori altamente qualificati (vedi ns. Sugg. 224/2024), viene ora previsto che lo sportello unico per l'immigrazione è tenuto a rilasciare il nulla osta al lavoro “non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, a comunicare al datore di lavoro il rigetto della stessa;
  • all’art. 22 comma 2, lett. b) del T.U.I., in merito alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, vengono ora previste le ipotesi in cui l’alloggio: sia rappresentato da dormitori stabili del cantiere e che i relativi requisiti di cui all’allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 siano attestati dal datore di lavoro con una autocertificazione; sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata e che ai fini dell’idoneità dell'alloggio sia sufficiente l'indicazione della struttura ospitante (ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore).
  • all’art. 22 comma 5-quater.1 del T.U.I., in merito all’ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro di lavoratori assoggettati alla disciplina sui flussi di ingresso (vedi ns. Sugg. 512/2025), viene ora previsto che il termine massimo per il rilascio del nulla osta è ridotto a trenta giorni per gli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine (ai sensi dell’art. 23 del T.U.I.).

Referenti

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