Lavoratori extracomunitari - D.P.C.M 2 ottobre 2025 di programmazione flussi per il triennio 2026/2028 - Circolare Interministeriale inerente disposizioni attuative per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro - Quote anno 2026 - Click day
Diramata la Circolare interministeriale che detta le disposizioni attuative del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, in ordine alle quote previste nell’anno 2026 per le domande di nulla osta all’ingresso di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro.
Suggerimento n. 512/98 del 28 ottobre 2025
Con la Circolare Interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 - in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 240 del 15 ottobre 2025 - in un unico atto sono state indicate sia la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitarie che la relativa determinazione delle quote per il triennio 2026- 2028.
Sono state inoltre fornite le indicazioni per la necessaria precompilazione ed inoltro telematici delle domande di nulla osta all’ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari, stagionali e non stagionali, con riferimento alle quote per l’anno 2026.
Di seguito riportiamo una sintesi delle disposizioni che riguardano in particolare le imprese edili, nostre associate.
NUMERO DI INGRESSI
I lavoratori extracomunitari complessivamente ammessi in Italia per lavoro stagionale e non stagionale, autonomo e subordinato sono così ripartiti nel triennio:
- 164.850 unità nel 2026
- 165.850 unità nel 2027
- 166.850 unità nel 2028
Le quote
| Ingressi complessivi | 2026 | 2027 | 2028 |
| LAVORO SUB | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| LAVORO STAGIONALE | 88.000 | 89.000 | 90.000 |
| LAVORO AUTONOMO | 650 | 650 | 650 |
Settori e numeri per lavoro subordinato non stagionale
Aumentano in modo significativo i settori di lavoro subordinato non stagionale che consentono di chiamare i lavoratori stranieri nel limite di 76.200 unità per ciascun anno:
- agricoltura
- silvicoltura e pesca
- industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
- industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature
- costruzioni
- commercio all’ingrosso e al dettaglio
- servizi di alloggio e ristorazione
- servizi turistici
- servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio
- servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone
- sanità, assistenza sociale e servita sanitari privati
- 650 posti sono destinati ogni anno ai lavoratori autonomi
Quote riservate
Nell’ambito della quota annua di 76200 unità, sono riservate quote specifiche in base ai criteri indicati dal decreto:
| 1) |
25 mila unità ogni anno sono destinate ai lavoratori provenienti dai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan. (art. 6 comma 2 lett. a); |
| 2) |
18 mila unità per il 2026, 26 mila nel 2027 e 34 mila nel 2028 sono riservate ai lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. (art. 6 comma 2 lett. b); |
| 3) |
quote più contenute sono previste per i lavoratori autonomi di origine italiana da parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, provenienti dal Venezuela e da Paesi indicati nel decreto apposito del Ministero degli esteri. |
Apolidi e rifugiati
320 unità all’anno (300 per lavoro subordinato e 20 autonomo) sono riservate agli apolidi e rifugiati riconosciuti dall’UNHCR o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito.
PROCEDURE E REQUISITI
Datori di lavoro e codici ATECO
Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) possono essere presentate per le attività economiche (identificate con codice ATECO) che rientrano nei settori previsti dal D.P.C.M., fatto salvo quanto contemplato per il settore dell’assistenza familiare. Gli ATECO dovranno essere indicati nella domanda.
Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle Agenzie di somministrazione (con le modalità già individuate dalla circolare congiunta Ministero dell’Interno/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 45186).
Verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori in Italia presso il Centro per l’Impiego
Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare, il datore di lavoro deve effettuare la preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, mediante l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente, con apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato alla circolare citata), da allegare nella sezione di upload della domanda.
Ai sensi dell’art. 22, comma 2-bis del T.U.I. come modificato dal decreto-legge n. 145/2024, tale verifica si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta, intesi come giorni di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione ed in particolare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale, ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Dette circostanze devono essere oggetto di autocertificazione (su modello apposito allegato alla circolare) che il datore di lavoro dovrà pure allegare alla domanda di nulla osta.
Asseverazione
Per tutti i settori, è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare.
Requisiti di reddito
Per tutti i settori diversi dall’assistenza familiare, il reddito imponibile in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA
E’ considerata irricevibile la domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto.
È, altresì, irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il già menzionato reato. Siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI).
Limite domande
Ai sensi del D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028 (anche in caso di lavoro stagionale).
Domicilio digitale
Ai fini della presentazione della domanda e per il successivo iter procedimentale, è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati:
- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).
Detto indirizzo PEC è inteso quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del Codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), tramite il sistema informatico in uso.
Precompilazione e modulistica
I datori di lavoro, nonché i soggetti abilitati, che intendono presentare domande nei click days procedono alla necessaria precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI, (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm), mediante SPID o CIE.
La precompilazione è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema sarà disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi. Il modello di domanda da utilizzare per le aziende del nostro settore è il seguente:
B2020 - Nulla osta/comunicazione13 al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi.
Attraverso una funzione di upload, andrà allegata la documentazione probatoria necessaria, con dimensione massima consentita di ciascun documento pari a 2MB. La documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente. I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati contestualmente all’accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, grazie alla interoperabilità tra il predetto Portale ALI e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate e Agid. In caso di verifica favorevole il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente - per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro - riceverà all’indirizzo PEC della società/ente un codice di attivazione domanda. Con l’inserimento del predetto codice di attivazione per facilitare l’utente stesso nella compilazione, alcuni campi risulteranno già parzialmente precompilati, previa preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un’apposita casella che l’utente deve digitare. Alcune informazioni richieste (ad es., i dati reddituali, la partita IVA, ecc.) saranno acquisite automaticamente nei modelli di domanda, ma tramite una modalità asincrona, e quindi saranno visibili solo qualche giorno dopo il primo accesso al modello.
Terminata la fase di precompilazione, saranno previsti a seguire dei giorni di riapertura del Portale ALI, h 24, in particolare dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del giorno 13 dicembre 2025, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione:
- di visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di sei giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda;
- di effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day.
In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche ed effettuare il suddetto necessario salvataggio. Indicazioni operative sulla modalità di compilazione delle domande saranno rese disponibili nella home page del Portale ALI dalla voce “MANUALE”.
Click day
Le domande precompilate, che si trovano quindi nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00 del 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020).
Tutte le domande potranno essere comunque presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della eventuale disponibilità delle quote.
Nella fase di precompilazione e di inoltro delle domande, al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nelle giornate ed orari riportati nella sezione avvisi del Portale servizi ALI e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.
ISTRUTTORIA
Distribuzione delle quote
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ripartirà le quote entro dieci giorni dal click day e, contestualmente, le quote verranno assegnate per ambito provinciale in modalità informatica. Trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal D.C.P.M., può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo.
E’ utile precisare che il sistema prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day). Pertanto, nell’area riservata del Portale ALI, il singolo utente potrà visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate, lo stato della trattazione della pratica, le comunicazioni del SUI, dandovi riscontro in fase istruttoria, esprimere la volontà di conferma e gestire la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno. Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI l’avviso che “La pratica risulta al momento non in quota”.
Le domande non entrate in quota entro il 30 giugno 2027 ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviate d’ufficio.
Rilascio del nulla osta
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote, trascorsi i quali, se non siano emerse ragioni ostative, il nulla osta verrà rilasciato automaticamente e sarà inviato - in via telematica - al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori per il rilascio del visto d’ingresso (eccetto che per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e dal Marocco per i quali il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Conferma della domanda
A seguito degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore e prima del rilascio dello stesso, il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dei suddetti accertamenti. Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso agli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI), alla PEC del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale ALI, attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nulla osta automaticamente revocato. In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
CONTRATTO DI SOGGIORNO E ASSUNZIONE
Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale (o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale), fermo che il lavoratore può firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Nel medesimo termine di otto giorni, tale documento deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per la richiesta del permesso di soggiorno.
Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso il datore di lavoro dovrà inviare autonomamente la comunicazione obbligatoria di assunzione ai Servizi Competenti.
Nel caso in cui, invece, l’assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, detta comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.
Per ogni altro dettaglio si rimanda alla Circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025.
Ricordiamo che le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono richiedere il supporto dell’Ente Unico ESEM-CPT per l’erogazione della formazione obbligatoria e professionalizzante necessaria per i soggetti assunti in applicazione del c.d. “Decreto Flussi” in commento.