Lavoratori extracomunitari - Novità in tema di ingresso e soggiorno in Italia di lavoratori extracomunitari

Nella G.U. n. 230/2025 è stato pubblicato il D.L. n. 146/2025, in vigore dal 4 ottobre u.s., che modifica il D.lgs. n. 286/98 (Testo unico sull’immigrazione), con riguardo alla disciplina relativa all’ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio italiano.

Suggerimento n. 493/94 del 14 ottobre 2025


Il D.L. 3 ottobre 2025 n. 146 (pubblicato in G.U. Serie generale n. 230/2025) interviene in modo mirato sul Testo Unico Immigrazione (T.U.I. – D. Lgs. 286/1998) e su alcuni aspetti amministrativi della procedura inerente alla domanda di ingresso di lavoratori extracomunitari nell’ambito delle quote annualmente stabilite dal c.d. Decreto flussi.

L’obiettivo è duplice: rendere più affidabili le domande da parte dei Datori di Lavoro (con controlli contestuali sulla veridicità delle dichiarazioni), oltre che rendere più chiari e certi i tempi dei procedimenti di ammissione.

In termini pratici, in sintesi il decreto:

  • introduce maggiori e più tempestive verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, a norma dell’art. 71 D.P.R. 445/2000;
  • scandisce i termini del procedimento ammnistrativo, legandoli al momento in cui la domanda di ingresso del lavoratore entra effettivamente nel contingente annuale delle quote di ingresso, previsto anno su anno dal Decreto Flussi vigente;
  • limita a tre il numero delle istanze di nulla osta che i privati datori di lavoro possono presentare autonomamente.

Di seguito segnaliamo più in dettaglio le principali novità.

 

RILASCIO DEL NULLA OSTA PER LAVORO SUBORDINATO

Con una modifica arrecata all’ Art. 22, c. 5 T.U.I. è previsto che i termini per rilasciare il nulla osta decorrano dall’imputazione alle quote (art. 21, c. 1), non più dalla semplice presentazione della domanda come in passato, e la regola vale anche per le richieste di ingresso per lavoro stagionale di cui all’ Art. 24, c. 2 T.U.I. Resta ferma la procedura di precompilazione informatica della domanda di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito delle quote annuali dei flussi di ingresso,  tramite il portale informatico del Ministero dell’interno.

 

CONTROLLI

Con l’inserimento di nuovi commi dopo il comma 2 bis dell’Art. 22 T.U.I. si è previsto che le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni dei datori di lavoro vengano eseguite contestualmente all’accesso alla precompilazione delle domande di nulla osta, secondo le modalità e con gli effetti di cui all’art. 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.  Inoltre, in base alle modifiche degli articoli 27 e seguenti del citato T.U.I., le verifiche si estendono anche alle domande relative ad ingressi per lavoro subordinato in casi particolari, per volontariato (per il quale pure viene stabilita una procedura di programmazione concertata), ricerca, lavoratori altamente qualificati (cfr. nostro Suggerimento n. 224/47 del 3 maggio 2024) e trasferimenti intra-societari.

 

LIMITE ALLE RICHIESTE

I datori di lavoro privati possono presentare fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità previste nel Decreto Flussi vigente. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all’articolo 24-bis, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979, i quali, nel caso di richieste in numero maggiore di tre, devono garantire che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate per conto del datore di lavoro privato sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell’impresa.

 

LAVORO IN ATTESA DEL PERMESSO

In seguito ad una modifica dell’art. 5, comma 9-bis, del T.U.I., è previsto che lo straniero possa legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno - ed in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge - qualora non venga rispettato il termine dei 60 giorni per il rilascio di cui al comma 9 del citato articolo 5. Ma ciò è consentito solo fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

 

INGRESSI FUORI QUOTE

Inseguito alla modifica dell’art. 2  comma 2 del D.L. n.145/2024, i nulla osta al lavoro, i visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, relativi ai lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare (o sociosanitaria) a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane, sono rilasciati al di fuori delle quote, entro il numero massimo annuo di 10.000 istanze, non solo per il 2025, ma anche per ciascuna annualità successiva dal 2026 al 2028.

 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Con modifica dell’Art. 29 del T.U.I., si è stabilito che il termine massimo per il rilascio del nulla osta passi da 90 a 150 giorni.

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Ricordiamo infine il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva anche il nuovo Decreto Flussi per il triennio 2026-2028, attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Vi daremo successive informazioni a riguardo.


Referenti

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