Lavoratori extracomunitari – Ingresso e soggiorno in Italia, al di fuori delle quote fissate dal c.d. “Decreto Flussi”, di lavoratori altamente qualificati
In vigore le nuove regole sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Italia.
Suggerimento n.549/111 del 22 novembre 2023
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 476/2023, 530/2023 e 542/2023, per comunicare che, in data 17 novembre 2023, è entrato in vigore il D.lgs. n. 152/2023 che apporta alcune modifiche all’art. 27-quater del D.lgs. n. 286/98 (c.d. “Testo Unico sull’Immigrazione”) che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel nostro paese per lavoratori extracomunitari altamente qualificati ed il rilascio del relativo permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”.
REQUISITI PREVISTI PER L’INGRESSO E IL SOGGIORNO IN ITALIA, AL DI FUORI DELLE QUOTE FISSATE DAL C.D.”DECRETO FLUSSI”, DI LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI
Ai sensi dell’art. 27-quater co. 1 del c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, così come modificato dall’art. 1 co. 1 del Decreto in commento, l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, è consentito, al di fuori delle quote fissate dal c.d. “Decreto Flussi”, ai lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso di:
a) un titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13” (è stato eliminato il riferimento al possesso di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e s.m.);
b) requisiti previsti dal D.lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
c) una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
d) una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI – RETRIBUZIONE ANNUALE E RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Ai sensi dell’art. 27-quater co. 5 del c.d. “Testo Unico sull’Immigrazione”, così come modificato dall’art. 1 co. 1 del Decreto in commento, il datore di lavoro in sede di presentazione della domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati, oltre quanto previsto dall’art. 22 co. 2 del medesimo “Testo Unico” (che disciplina la procedura presso lo sportello unico per l’immigrazione), a pena di rigetto della domanda, deve indicare:
a) la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti indicati al paragrafo precedente (art. 27-quater 1 del “Testo Unico”);
b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal D.lgs. n. 206/2007 indicati al paragrafo precedente e posseduti dallo straniero;
c) l’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore allaretribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda, come rilevata dall’ISTAT.
Inoltre, ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter dell’art. 27-quater del c.d. “Testo Unico sull’Immigrazione”, introdotti dall’art. 1 co. 1 del Decreto in commento, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di un paese terzo titolare di un altro titolo di soggiorno rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato:
- non è necessario presentare i documenti richiamati al comma 1, lettere a), c) e d) del medesimo art. 27-quater, poiché già verificati in fase di primo rilascio dello stesso;
- il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro per l’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (in deroga a quanto previsto dall’art.22 co. 2 del medesimo “Testo Unico”).
LIMITI TEMPORALI
Ai sensi dell’art. 27-quater co. 15 del c.d. “Testo Unico sull’Immigrazione”, così come modificato dall’art. 1 co. 1 del Decreto in commento, i titolari di Carta Blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell’accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi, così come previsto al comma 13 del medesimo art. 27-quater.
Ai sensi dell’art. 27-quater co. 17 del “Testo Unico”, così come modificato dall’art. 1 co. 1 del Decreto in commento, lo straniero titolare di Carta Blu UE, rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità, può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un’attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni.
Dopo dodici mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare l’attività lavorativa predetta, per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta.
Nel caso in cui lo straniero faccia ingresso nel territorio nazionale per svolgere un’attività professionale, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro viene ridotto a sei mesi. Senza ritardo, e comunque entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro e indicare, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5 dell’art.27-quater del “Testo Unico”:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
b) gli estremi del documento di viaggio valido.
La decisione sulla richiesta di nulla osta deve essere comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine può essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.
Ai sensi dell’art. 27-quater co. 18-bis del c.d. “Testo Unico sull’Immigrazione”, introdotto dall’art. 1 co. 1 del Decreto in commento, le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere la Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per tutto quanto qui non indicato, si rimanda alla consultazione del c.d. “Testo Unico sull’Immigrazione“ e, in particolare, degli artt. 27-quater e 22 così come innovati dal Decreto in commento.