Lavoratori extracomunitari - Decreto programmazione flussi per il triennio 2023/2025 - Presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro a partire dal mese di dicembre 2023

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM di programmazione dei flussi per il triennio 2023/2025 che stabilisce le quote di lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro e che fornisce le prime disposizioni attuative.

Suggerimento n. 476/95 dell'11 ottobre 2023


Facciamo seguito ai ns. Suggerimenti nn. 106/2023 e 161/2023 per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, è stato pubblicato il DPCM 27 settembre 2023 (c.d. “Decreto Flussi”) recante la “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”.

 

QUOTE COMPLESSIVE DI INGRESSO PER IL TRIENNIO 2023-2025

Il DPCM in parola prevede l’ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:

  • 136.000 unità per l’anno 2023;
  • 151.000 unità per l’anno 2024;
  • 165.000 unità per l’anno 2025.

 

INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE NELL’AMBITO DELLE QUOTE COMPLESSIVE

Nell’ambito delle quote complessive di ingresso per il triennio 2023 - 2025 (sopra indicate), sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori di cui all’art. 6 del DPCM, tra cui l’edilizia, i cittadini stranieri residenti all’estero nei limiti delle seguenti quote:

  • 52.770 unità per l’anno 2023;
  • 61.250 unità per l’anno 2024;
  • 70.720 unità per l’anno 2025.

 

Nell’ambito di quest'ultime quote:

1.   per ciascun anno sono ammessi in Italia in via preferenziale i lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia, nei limiti di 1.900 unità per l’anno 2023, 2.380 unità per l’anno 20242.850 unità per l’anno 2025.
         
2.   tenuto conto degli specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-2025, sono ammessi in Italia, nell’ambito di specifici accordi di cooperazione: 
         
    a)   nel limite di 25.000 unità per ciascun anno del triennio di riferimento (2023 - 2025) i cittadini dei PaesiAlbania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina
         
    b)   nel limite di 18.000 unità per l’anno 202320.000 unità per l’anno 2024 e 28.000 per l’anno 2025, i cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
         
3.   è consentito l’ingresso in Italia
         
    a)   nel limite di 90 unità per ciascun anno del triennio di riferimento (2023 - 2025) ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela; 
         
    b)   nel limite di 180 unità per ciascun anno del triennio di riferimento (2023 - 2025) agli apolidi e ai rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
         
4.   è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, nel limite di 100 unità per ciascun anno del triennio di riferimento (2023 - 2025), dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI NULLA OSTA AL LAVORO

Nell’ambito delle quote complessive di ingresso per il triennio 2023 – 2025 (indicate nel primo paragrafo), i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per l’anno 2023 decorrono: 

  • dalle ore 9:00 del 2 dicembre 2023, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, per gli ingressi di cui al punto 2. lettera “a)” (vedi sopra);
  • dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, per gli ingressi di cui al punto 2. lettera “b)” e ai punti 3 e 4 (vedi sopra).

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 decorrono dalle ore 9:00 del 5 febbraio (per gli ingressi di cui al punto 2. lettera “a)”) e del 7 febbraio (per gli ingressi di cui al punto 2. lettera “b)” e ai punti 3 e 4) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le quote per lavoro subordinato sono ripartite dal Ministero del lavoro tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.

Trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei termini per la presentazione delle richieste di nulla osta (indicate nel paragrafo precedente), qualora il Ministero del lavoro rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste, potrà effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

Ulteriori disposizioni attuative saranno definite con apposita circolare interministeriale che andrà anche ad indicare la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato, di aver previamente esperito, presso il Centro per l’impiego competente, la verifica dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale si intende, alternativamente:

  • assenza di riscontro, da parte del Centro per l’impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
  • non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;
  • mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l’impiego.

I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ricordiamo che le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono richiedere il supporto dell’Ente Unico ESEM-CPT per l’erogazione della formazione obbligatoria e professionalizzante necessaria per i soggetti assunti in applicazione del c.d. “Decreto Flussi” in commento.

In particolare, segnaliamo che l’Ente Unico ESEM-CPT presso la propria sede di Milano eroga - con cadenza mensile - il corso “Base sicurezza LAVORATORI 16 orecon l’ausilio di un mediatore linguistico di lingua araba.


Referenti

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