Lavoratori extracomunitari - Decreto programmazione flussi 2022 - Presentazione delle istanze a partire dal 27 marzo 2023 previa verifica con il Centro dell’Impiego competente
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM di programmazione dei flussi 2022 che stabilisce le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo e subordinato.
Suggerimento n. 106/24 del 10 febbraio 2023
Rendiamo noto che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, è stato pubblicato il DPCM 29 dicembre 2022 (c.d. “Decreto Flussi”) recante la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022.
Evidenziamo fin d’ora che la richiesta di nulla osta al lavoro, tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dovrà essere preceduta dalla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, da effettuarsi presso il Centro per l’Impiego competente in base alla sede dell’impresa.
QUOTE DI INGRESSO
Il DPCM in parola prevede l’ingresso dei cittadini non comunitari, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 38.705 unità. Nell’ambito di tale quota, sono ammessi per motivi di lavoro subordinato non stagionale in specifici settori, tra cui l’edilizia, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) | n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; |
b) | n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. |
In particolare, per quanto di interesse, nell’ambito della citata quota di 38.705 unità, il decreto prevede:
1) |
l’ingresso di 1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 286/1998; |
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2) |
l’ingresso, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela; |
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3) |
la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: |
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a) |
4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; |
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b) |
2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; |
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c) |
200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea. |
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La circolare interministeriale n. 648/2023 riporta le indicazioni relative alle procedure per la presentazione delle istanze relative al DPCM 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi).
Fino al 22 marzo 2023, è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm accessibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, di cui agli articoli 3 e 4 del DPCM, dalle ore 9 del 27 marzo 2023.
Per i lavoratori cittadini di Paesi con i quali, nel corso del 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla GU.
Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM o, comunque, fino al 31 dicembre 2023.
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID (Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738/2018), prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul predetto sito internet.
Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.
Nel richiamare la ripartizione delle quote di ingresso previste dal DPCM, la circolare interministeriale sottolinea che le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale (comprese le conversioni), saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro – tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.
Riguardo alla gestione delle quote, la circolare precisa che sul sistema SPI2.0 verrà implementato un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande), rientrano nell’ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.
L’impegno definitivo della quota si avrà:
- all’acquisizione (entro 30 giorni) del parere positivo espresso sull’istanza;
- ovvero quando, in assenza di pareri, saranno decorsi i 30 giorni previsti dalla legge (a fronte di tale decorso, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro).
Si rammenta, infatti, che, come già disposto in occasione del decreto flussi 2021, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/98, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato, in via telematica, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di 20 giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto di ingresso.
Il Ministero del Lavoro ricorda che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato (stagionale e non), fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato sono demandate, in via esclusiva, ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili (fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979) ed alle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (Assimpredil Ance, rispettando i predetti requisiti normativi, fornisce tale servizio alle proprie imprese associate).
In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro ex articolo 44, comma 2, DL n. 73/2022 convertito in legge n. 122/2022.
Evidenziamo che la più importante novità, introdotta dal Decreto flussi 2022, riguarda l’obbligo in capo al datore di lavoro, di verificare, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale presso il competente Centro per l’Impiego rispetto alla sede dell’azienda, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL.
A tal fine, dovrà essere obbligatoriamente allegato all’istanza di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro, un modello di autocertificazione, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, reperibile cliccando QUI.
Con tale autocertificazione il datore di lavoro può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico per l’immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l’impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
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assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima; |
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non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego; |
- | mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta. |
Tutti gli invii verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nel portale telematico pe l’invio delle istanze di nulla osta, sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate nonché lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Rimandiamo alla circolare interministeriale sopra citata, per tutti gli ulteriori approfondimenti.