Invio entro il 28/02/2023 del prospetto riepilogativo dei dati carburanti

Ricordiamo che entro il 28 febbraio 2023 gli esercenti autorizzati di impianti/serbatoi/cisterne di carburanti per uso privato e aventi capacità volumetrica globale superiore a 5 mc e fino a 10 mc sono tenuti a trasmettere tramite PEC all’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) territorialmente competente il “prospetto riepilogativo” dei dati relativi alle movimentazioni dei vari carburanti effettuate nell’intero anno solare 2022 e desunti dal registro di carico e scarico dei prodotti petroliferi.

Suggerimento n. 69/19 del 26 gennaio 2023


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 77/2022

 

Segnaliamo alle imprese associate che ai sensi della Determinazione Prot. n. 240433/ RU del 27/12/2019 (vedi allegato) entro il 28 febbraio 2023 gli esercenti autorizzati di impianti/serbatoi/cisterne di carburanti per uso privato e aventi capacità volumetrica globale superiore a 5 m3 e fino a 10 m3 sono tenuti a trasmettere tramite PEC all’agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) territorialmente competente il “prospetto riepilogativo” dei dati relativi alle movimentazioni dei vari carburanti effettuate nell’intero anno solare 2022 dei vari prodotti petroliferi utilizzati.

Segnaliamo che, a differenza dell’istanza per l’ottenimento del rilascio del codice identificativo impianto/deposito per la quale domanda è stato predisposto da ADM un apposito fac-simile (v. allegato), l’agenzia ADM non ha predisposto anche il fac-simile per redigere il citato “prospetto riepilogativo” contenente i dati relativi alle movimentazioni dei vari prodotti petroliferi utilizzati nell’intero anno solare 2022.

Ne consegue pertanto che per l’invio (esclusivamente con PEC) del citato “prospetto riepilogativo” all’agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) competente per territorio l’Impresa dovrà utilizzare la carta intestata della propria società/azienda indicando:

  • la ragione sociale, p. IVA e indirizzo della Ditta/Società nonché indirizzo (se diverso dalla sede amministrativa) dell’ubicazione Impianto/deposito;
  • il codice identificativo dell’impianto/deposito;
  • numero di iscrizione alla CCIAA;
  • indirizzo e-mail PEC impresa;
  • numero di telefono della Ditta/Società.

 

Gli indirizzi PEC all’agenzie Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) sono i seguenti:

  • Milano Città: dogane.milano1@pec.adm.gov.it
  • Provincia di Milano ovest e Provincia di Monza: dogane.milano2@pec.adm.gov.it
  • Provincia di Milano est e Provincia di Lodi: dogane.milano3@pec.adm.gov.it

 

Per la suddivisione precisa dei Comuni e Uffici ADM di riferimento si rimanda al seguente link.

I dati dei carburanti da indicare nel prospetto riepilogativo devono essere desunti dal registro di carico e scarico dei prodotti petroliferi (vedi Suggerimento n. 134/2021).

In particolare, nel prospetto riepilogativo da trasmettere all’agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) il titolare gestore dell’impianto - deposito autorizzato dovrà riportare, oltre ai dati dell’impresa e al codice identificativo dell’impianto, anche le seguenti informazioni per ciascun prodotto carburante:

  • la giacenza contabile al 1° gennaio;
  • il totale del carico ovvero la somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei (cioè Documento di Accompagnamento Semplificato) o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno;
  • le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica;
  • il totale dello scarico;
  • le mancanze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante) nonché quelle riscontrate in sede di verifica;
  • la giacenza contabile al 31 dicembre.

 

Il registro di carico scarico carburanti, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto petrolifero pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione devono essere conservati dall’esercente presso l’impianto per 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione.

L’esercente ha l’onere di esibire il registro di carico e scarico, e la documentazione a corredo, in occasione di verifiche fiscali e su richiesta degli organi preposti al controllo.

Cogliamo l’occasione per ricordare che i titolari autorizzati dei citati impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato e gli esercenti depositi per uso privato di capacità superiore ai 10 metri cubi, ma inferiore ai 25 (c.d. “depositi minori”), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi art. 25, c. 4, del D.LGS. N. 504/95, avrebbero dovuto effettuare la comunicazione di inizio attività all’agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) territorialmente competente per l’ottenimento del rilascio del codice identificativo impianto/deposito e, in seguito, avrebbero dovuto tenere, con le modalità semplificate, il registro di carico e scarico dei prodotti petroliferi.

Nella citata comunicazione si doveva indicare anche la modalità di tenuta, elettronica o cartacea, del registro di carico e scarico semplificato. Tale registro non deve essere vidimato e va compilato secondo le istruzioni contenute nella DD prot. 240433/RU del 27/12/2019 (vedi Suggerimento n.134/2021).

Invece con la nota 11 del modello fac-simile allegato, l’ADM ha chiarito un aspetto dirimente ai fini dell’adeguamento all’obbligo di comunicazione da parte delle imprese.

Il penultimo periodo del citato fac-simile di comunicazione, prima di chiedere il rilascio del codice identificativo, prevede infatti che “lo scrivente comunica di possedere i seguenti documenti di natura non tributaria prescritti per l’esercizio dell’impianto”.

La nota 11 ad esso collegata, precisa che il “periodo è da indicare solo qualora ne ricorra l’evenienza”.

Restano esclusi dalla comunicazione di inizio attività all’agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) e dalla tenuta semplificata del registro di carico e scarico dei prodotti petroliferi:

  • depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi;
  • apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i medesimi usi collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi.

 

Con la circolare n° 47/2020 (vedi allegato), l’Agenzia ADM ha chiarito, come distinguere il deposito dall’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato, individuando, questi ultimi, come le infrastrutture dotate di un serbatoio di stoccaggio collegato ad una qualsiasi sistema di erogazione che consenta il rifornimento diretto del serbatoio del veicolo.

I depositi sono invece privi del sistema di erogazione e sono dotati di un collegamento fisso tra serbatoio di stoccaggio e bruciatore, sia esso una caldaia, un motore fisso o un gruppo elettrogeno.

La conformità antincendio deve essere verificata ogni 5 anni attraverso una dichiarazione che il titolare dell’attività deve presentare al Comando provinciale dei VVF, attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

 


Referenti

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