Prospetto riepilogativo carburanti – scadenza 28 febbraio 2022

Gli esercenti di impianti/serbatoi/cisterne di carburanti per uso privato autorizzati aventi capacità volumetrica globale superiore a 5 mc e fino a 10 mc devono trasmettere tramite PEC, entro il 28 febbraio 2022, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’anno 2021 e desunte dal registro di carico e scarico carburanti.

28/feb/2022

Suggerimento n. 77/26 del 1 febbraio 2022

Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 134/2021

 

Segnaliamo alle imprese associate che gli esercenti di impianti minori di distribuzione carburanti devono trasmettere entro il 28 febbraio 2022 un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente (cioè durante l’anno 2021) e desunti dal registro di carico e scarico carburanti.

Ricordiamo infatti che i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato di capacità superiore ai 5 metri cubi, ma inferiore ai 10 (c.d. “distributori minori”) e gli esercenti depositi per uso privato di capacità superiore ai 10 metri cubi, ma inferiore ai 25 (c.d. “depositi minori”), a decorrere dal 1° gennaio 2021 hanno dovuto effettuare, all’Ufficio delle Dogane territorialmente Competente, la comunicazione di inizio attività e, in seguito, hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico, con modalità semplificate.

Nel prospetto riepilogativo il titolare gestore dell’impianto dovrà riportare il codice identificativo dell’impianto e, per ciascun prodotto, dovrà indicare le seguenti informazioni:

  • la giacenza contabile al 1° gennaio;
  • il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno);
  • le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica;
  • il totale dello scarico;
  • le mancanze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante) nonché quelle riscontrate in sede di verifica;
  • la giacenza contabile al 31 dicembre.

Il registro di carico scarico carburanti, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione sono conservati dall’esercente presso l’impianto per 5 anni.