Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico dei carburanti
Illustriamo nuovamente le modalità semplificate della tenuta del registro di carico e scarico dei carburanti per gli impianti/serbatoi/cisterne di carburanti per uso privato autorizzati aventi capacità volumetrica globale superiore a 5 mc e fino a 10 mc.
Suggerimento n. 134/31 del 10 febbraio 2021
Precedenti comunicazioni
Ricordiamo alle imprese associate che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), con la circolare n. 47 del 3 dicembre 2020 (vedi allegato), aveva fornito indicazioni anche in merito alle modalità semplificate per la tenuta del registro di carico e scarico dei carburanti fissando altresì le periodicità e i criteri da rispettare per le registrazioni sia in fase di carico sia successivamente per le fasi di scarico in relazione ai quantitativi di ciascun tipo di carburante ricevuto, stoccato e consumato nell'ambito dello svolgimento della propria attività economica.
Detto adempimento di tenuta del registro è entrato in vigore dal 1° gennaio 2021 e riguarda solo le imprese che, rispetto a tale data, hanno:
- già ottenuto l’autorizzazione comunale per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi di capacità volumetrica complessiva superiore a 5 mc e fino a 10 mc;
- già comunicato (ai sensi del D.L.gs n. 504/95 -Testo Unico delle Accise) la loro attività all’Ufficio ADM richiedendo il rilascio della licenza fiscale unitamente al codice identificativo dell’impianto.
Ricordiamo all’esercente dell’impianto che avesse già presentato all’ADM la comunicazione di attività entro il 31/12/2020 per l’ottenimento della licenza fiscale e non avesse ancora ricevuto da parte dell’ADM il codice identificativo, può proseguire la gestione dell’impianto garantendo però l’osservanza delle modalità stabilite per la tenuta del registro di carico/scarico carburanti.
Vi ricordiamo che per le verifiche l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) si avvarrà dei documenti contabili utilizzati dall’esercente dell’impianto, pertanto, non vi sono modelli predefiniti di registro di carico e scarico carburanti.
Per evitare sanzioni è necessario ricordarsi che:
- il registro di carico e scarico dell’impianto deve essere tenuto in litri per i distributori carburanti (in chilogrammi per i depositi);
- i dati (litri o Kg) sono rilevati all’interno delle contabilità aziendali;
- prima dell’uso del registro non è necessaria la vidimazione da parte dell’Ufficio dell’ADM;
- il registro di c/s è tenuto secondo la modalità scelta dall’impresa e cioè in relazione al sistema descritto preventivamente dall’esercente nella propria comunicazione di attività (sistema elettronico (eDAS) oppure in forma cartacea (DAS));
- il registro è custodito presso l’impianto;
- il registro – fino al suo esaurimento fogli - ha validità illimitata (cioè vale fino alla cessazione dell’attività);
- all’inizio di ogni esercizio annuale non è richiesto un nuovo rilascio di registro o alcuna altra attività da parte dell’esercente o da parte dell’Ufficio dell’ADM.
Regole di tenuta del registro di carico e scarico dei carburanti
- Ogni tipologia di carburante stoccato nell’impianto è oggetto di separata contabilizzazione in una distinta sezione del registro;
- La prima registrazione con valenza fiscale di ciascuna sezione è quella riferita al 1° gennaio 2021 (giacenza iniziale);
- Con riguardo a tale data (01/01/2021) la giacenza iniziale di ciascun prodotto è rilevata in autonomia dall’esercente dell’impianto.
Per le registrazioni di carico dei carburanti l’esercente deve procedere:
Per ogni sezione, dal lato del carico, l’esercente deve procedere ad effettuare singole registrazioni per ogni eDAS elettronico pervenuto entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto.
Le medesime registrazioni e con le stesse tempistiche dovranno essere fatte per ogni DAS cartaceo pervenuto entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto. Le stesse registrazioni dovranno essere fatte anche per le forniture non superiori a 1.000 kg accompagnate da altro documento utilizzato a scorta del prodotto carburante.
Per le registrazioni di scarico dei carburanti l’esercente deve invece procedere, per ciascuna sezione, con registrazioni aventi cadenza settimanale ed in via cumulativa, indicando i quantitativi dei distinti carburanti complessivamente scaricati nel periodo.
Impianti che quantificano il carburante erogato
Per i distributori automatici di carburanti muniti di totalizzatore dei quantitativi erogati, la registrazione di scarico può essere effettuata anche con cadenza mensilmente.
In ogni caso, su base facoltativa, l’esercente può effettuare registrazioni di scarico con maggiore frequenza, fino ad una periodicità giornaliera, purché tale circostanza sia preventivamente comunicata dall’esercente dell’impianto all’Ufficio dell’ADM.
Allo stesso modo, l’eventuale successiva variazione della periodicità di registrazione degli scarichi dovrà essere oggetto di apposita comunicazione suppletiva all’Ufficio dell’ADM e di approvazione da parte del medesimo Ufficio.
Scadenza di fine febbraio di ogni anno per la trasmissione del “prospetto riepilogativo”
Gli esercenti impianti sono obbligati a trasmettere (tramite la propria PEC) all’ufficio dell’ADM, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente e desunti dal registro di carico e scarico.
Considerato che l’obbligatorietà della tenuta del registro di carico e scarico carburanti è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 la trasmissione del “prospetto riepilogativo” dovrà essere effettuata entro fine febbraio 2022 e riguarderà l’anno solare 2021.
Vi anticipiamo che nel prospetto riepilogativo il titolare gestore dell’impianto dovrà riportare il codice identificativo dell’impianto e, per ciascun prodotto, dovrà indicare:
- la giacenza contabile al 1° gennaio;
- il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno)
- le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica;
- il totale dello scarico
- le deficienze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante)
- le eventuali deficienze riscontrate in sede di verifica;
- la giacenza contabile al 31 dicembre.
Il registro di c/s carburanti, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione sono conservati dall’esercente presso l’impianto per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce.
Qualora la contabilità aziendale fosse tenuta dall’esercente tramite il proprio sistema elettronico, anche la relativa conservazione può essere effettuata in forma dematerializzata nel medesimo sistema. Anche gli e-DAS ricevuti dall’esercente potranno essere conservati in forma dematerializzata.
I DAS cartacei, muniti di bollo a secco dell’Amministrazione (perché relativi a prodotti energetici per cui non trova applicazione l’e-DAS ovvero per il ricorso alle procedure di riserva da parte dello speditore), dovranno essere custoditi in originale, sempre per i cinque anni successivi a quello in cui sono stati emessi.
L’esercente ha l’onere di esibire il registro di carico e scarico, e la documentazione a corredo, in occasione di verifiche fiscali e su richiesta degli organi preposti al controllo.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare ADM allegata e al nostro Suggerimento indicato in premessa.