INPS - Legge di bilancio per il 2022 - Lavoratrici madri - Esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice – Ulteriori chiarimenti

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito al rientro effettivo nel posto di lavoro ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo a favore delle dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.

Importante | Suggerimento n. 668/127 del 14 novembre 2022


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 16/2022), l’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio per l'anno 2022”), ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

L'INPS, con circolare n. 102/2022 (v. nostro Suggerimento n. 588/2022), ha precisato, con un’interpretazione estensiva, che l’esonero spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio.

Alla luce di numerose richieste di chiarimento visti i dubbi collegati all’applicazione del predetto esonero, alcuni dei quali segnalati anche dalla nostra Associazione, l’INPS, con il recente messaggio n. 4042/2022, ha fornito ulteriori precisazioni che di seguito provvediamo a sintetizzare.

 

RIENTRO NEL POSTO DI LAVORO E DECORRENZA DELL’ESONERO

L’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data del rientro effettivo al lavoro che deve avvenire categoricamente tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Nel caso che, al termine del congedo obbligatorio, la lavoratrice posticipi il rientro effettivo al lavoro (ad esempio per: ferie, malattia, permessi retribuiti) ci sarà uno slittamento in avanti della decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui ha diritto all’applicazione dell’esonero in parola, in quanto l’esonero ha applicazione a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

A fini della corretta interpretazione della data di rientro effettivo al lavoro, di seguito, a titolo esemplificativo, riportiamo dei casi ipotizzati dall’Istituto.

 

Esempio 1

- Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
- Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022
- Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022
- Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022
- Imponibile complessivo nel mese 2.200 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale)
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023

 

Esempio 2

- Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
- Rientro effettivo nel posto di lavoro: 19 luglio 2022
- Fruizione del congedo parentale: dall’8 agosto 2022 al 7 settembre 2022
- Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 19 luglio 2022, per un anno, e quindi fino al 18 luglio 2023

 

Esempio 3

- Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
- Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 14 settembre 2022
- Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022
- Fruizione ferie: dal 19 al 23 settembre 2022
- Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022
- Imponibile complessivo nel mese 1.350 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale)
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023

 

Esempio 4

- Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
- Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022
- Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022
- Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022
- Malattia: dal 21 al 30 settembre 2022
- Imponibile complessivo nel mese 1.700 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale)
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023

 

Si ricorda che prima della trasmissione della denuncia mensile relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero va richiesto il codice di autorizzazione “OU” (v. nostro Suggerimento n. 588/2022 per le istruzioni operative).

 

IMPONIBILE OGGETTO DI SGRAVIO

L’esonero in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo al lavoro e, pertanto, le assenze fruite (es. malattia, ferie o permessi retribuiti) senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile non determina il diritto all’agevolazione.

Di conseguenza, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

L’INPS precisa altresì che, sempre nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero nell’ultimo mese di spettanza deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.

 

COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

È confermato che l’esonero in oggetto è cumulabile con i benefici contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, nella misura dello 0,8% per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 (Articolo 1, comma 121, Legge n. 234/2021 - v. nostro Suggerimento n. 281/2022) aumentata al 2% per il periodo luglio 2022 - dicembre 2022 (Articolo 20, comma 1, del D.L. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge n, 142/2022 - v. nostro Suggerimento n. 607/2022).

La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico della dipendente.

 

PORTABILITA’ DELL’ESONERO

Infine, l’INPS fornisce un’ulteriore precisazione in merito alla portabilità dell’esonero in caso di cambio di datore di lavoro avvenuto dopo il rientro della lavoratrice sul posto di lavoro a seguito dell’astensione di maternità.

In tale circostanza occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

1) nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
2) nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore di lavoro subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

 

Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.


Referenti

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