INPS - Legge di Bilancio per il 2022 - Lavoratrici madri - Esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice - Indicazioni operative

L'INPS ha fornito le istruzioni necessarie per l’utilizzo dell’esonero contributivo previsto dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio anno 2022) a favore delle dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.

Suggerimento n. 588/105 del 30 settembre 2022


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 16/2022), l’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio per l'anno 2022”), ha previsto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

L'INPS, con circolare n. 102/2022, ha precisato che la misura introdotta non si configura come un aiuto di Stato e, pertanto, non necessita di autorizzazione della Commissione europea e, sempre con la medesima circolare, ha illustrato le condizioni e le istruzioni per la fruizione dell'esonero, nonché le modalità di compilazione delle denunce mensili da parte dei datori di lavoro.

 

LAVORATRICI CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità entro il 31 dicembre 2022.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, qualsiasi tipologia di apprendistato e il lavoro intermittente.

 

FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ

Per poter usufruire dell’esonero contributivo la lavoratrice deve aver fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001.

L’INPS precisa che, se la lavoratrice utilizza anche l’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, l’esonero potrà comunque essere applicato dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Tale esonero è riconosciuto anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.

 

ASSETTO E MISURA DELL’ESONERO

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero in parola è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice ed ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

In considerazione della durata sperimentale di tale beneficio il rientro della lavoratrice dovrà, in ogni caso, avvenire entro il 31 dicembre 2022.

 

COORDINAMENTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Lo sgravio contributivo in esame è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

L’agevolazione in parola risulta cumulabile altresì con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022 (v. nostro Suggerimento n. 281/2022).

 

ISTRUZIONI OPERATIVE

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0Udeve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

 

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

 I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “ELAM”, avente il significato di “Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20220109);
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImpoortoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “L558”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
- con il codice “L559”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

 

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della circolare INPS n. 102/2022 ovvero entro massimo il mese di dicembre 2022.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

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Si comunica che per la presentazione dell’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “OU” l’Istituto non ha fornito indicazioni precise in merito al contenuto da indicare, pertanto, in assenza di precise istruzioni in merito, consigliamo di presentare un cassetto previdenziale per ogni lavoratrice interessata indicando codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

Da ultimo, tenuto conto che le istruzioni INPS sinora fornite non chiariscono alcuni dubbi relativi alla corretta interpretazione della previsione “effettivo rientro al lavorocontenuta nella circolare INPS in commento (ad esempio: il godimento di un periodo di ferie dopo la maternità obbligatoria o facoltativa), si segnala che gli uffici sono in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti, sollevati anche da parte di alcune imprese associate, che ci riserviamo di rendere noti. Si precisa, però, che in assenza di chiarimenti ufficiali si dovranno applicare in modo rigoroso le indicazioni amministrative dell’Istituto sopra esposte ovvero il rientro al lavoro dovrà avvenire immediatamente al termine della fruizione di assenza per congedo (obbligatorio o facoltativo) di maternità.


Referenti

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