INPS - Fringe benefit aziendali - Conguaglio ed esposizione in Uniemens
L'INPS ha reso note le indicazioni circa il conguaglio contributivo per le erogazioni in natura fino a 3.000 per l'anno 2022.
Importante | Suggerimento n. 17/5 del 5 gennaio 2023
Il Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), limitatamente al periodo di imposta 2022, ha disposto l’aumento a 3.000 euro annuo del limite, (v. ns. Suggerimento n. 675/2022), di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sia ai fini fiscali che previdenziali, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’INPS, con il messaggio n. 4616/2022, ha fornito le istruzioni operative per la gestione dei conguagli previdenziali che si rendono necessari in relazione ai fringe benefit, il cui limite di esenzione per il 2022 è stato elevato a 3.000 euro comprendendovi anche i rimborsi delle utenze domestiche, e al bonus carburante esente fino a 200 euro di cui al D.L. n. 21/2022.
L’istituto ricorda che il superamento delle rispettive soglie di esenzione comporta l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dell’intero importo corrisposto. Ciò vale anche qualora i fringe benefit o il bonus carburante siano stati conferiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione del premio di risultato.
OPERAZIONI DI CONGUAGLIO IN CAPO AI DATORI DI LAVORO
Superamento dei limiti e versamento della relativa contribuzione
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai sopra citati limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà procedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la verifica del superamento di tali limiti si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi erogati da eventuali precedenti datori di lavoro.
L’INPS precisa che, ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi erogati.
Per effettuare il conguaglio si dovrà procedere nel seguente modo:
- | portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno; |
- | provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. |
Recupero della contribuzione versata per importi inferiori ai nuovi limiti
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai limiti stabiliti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sull’importo erogato.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL RECUPERO DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA
Ai fini del recupero delle quote di fringe benefit erogate e precedentemente sottoposte a contribuzione il datore di lavoro potrà utilizzare una delle tre seguenti modalità che variano a seconda del mese nel quale si intende procedere con il recupero.
1) - DENUNCIA DI DICEMBRE 2022
Nella denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 sarà possibile procedere al recupero della contribuzione versata utilizzando la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive riportate di seguito, per ciascuna competenza del 2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>, interessata da fringe benefit:
• | FRIBEN | |
Da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui c’è un imponibile da abbattere, con riferimento all’importo del fringe benefit per la medesima competenza. | ||
Si ricorda che l’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore/uguale all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere. | ||
• | FRBDIM | |
Da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale. Se l’eccedenza massimale presente per la competenza <AnnoMeseVarRetr> risulta essere: | ||
- | maggiore/uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit; | |
- | minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell’importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente. | |
• | FRBMAS | |
Da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Ossia, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a X nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a X, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli ex-post. |
Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.
2) - DENUNCE DI GENNAIO 2023 O FEBBRAIO 2023
Il recupero della contribuzione versata in eccedenza può essere effettuato anche nelle denunce di gennaio e febbraio 2023 seguendo la procedura di seguito esposta.
Prima di procedere alla trasmissione della denuncia relativa al mese di gennaio o febbraio 2023 l’impresa deve comunicare tramite un cassetto bidirezionale utilizzando come oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000” l’intenzione di procedere al recupero della somma di contribuzione versata allegando un’apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto andrà ad esporre nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens), secondo le indicazioni sotto riportate, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.
Tale dichiarazione comporterà l’automatica generazione di un ticket corrispondente al protocollo INPS attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso Uniemens, come specificato di seguito.
I datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, i seguenti elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>:
- | nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”; |
- | nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero di ticket\protocollo INPS rilasciato dal cassetto previdenziale del contribuente; |
- | nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero; |
- | nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit; |
- | nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato 0 (zero), in quanto la contribuzione sarà determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto. |
I dati esposti con il codice “FRBI” non avranno valenza né contributiva né retributiva (ai fini della posizione assicurativa) nella denuncia di esposizione (gennaio 2023 - febbraio 2023); tali dati avranno valenza dichiarativa, utili alla creazione delle Regolarizzazioni DM\VIG, necessari per l’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.
L’istituto, una volta ricostruita la denuncia mensile contenente i dati sopra esposti, procederà alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni singolo mese indicato nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, solamente se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore e per la medesima competenza non abbia già utilizzato le variabili FRIBEN e FRBDIM di cui al precedente punto 1).
Il nuovo valore sarà uguale all’imponibile presente nella denuncia originaria meno il valore esposto in <BaseRif> del mese di riferimento, sempre se tale differenza risulti positiva (non saranno generati flussi di regolarizzazione nei casi in cui il nuovo imponibile sia negativo).
Il nuovo imponibile, così determinato, sarà il valore utile da prendere in considerazione per eventuali future variazioni da parte dei datori di lavoro, sul mese di riferimento.
A valle della procedura sopra descritta verrà fornito riscontro tramite il cassetto previdenziale del contribuente con medesimo oggetto della richiesta.
Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’INPS con il messaggio n. 5159/2017 (v. nostro Suggerimento n. 25/2018).
3) - FLUSSI DI REGOLARIZZAZIONE
In tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili, si dovrà procedere secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione (v. nostro Suggerimento n. 394/2017), per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit .