Decreto Aiuti quater - Innalzamento soglia fringe benefit 2022
Limitatamente all’anno 2022 innalzamento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura corrisposti ai dipendenti.
Suggerimento n. 675/89 del 21 novembre 2022
Il Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, c.d. “Decreto Aiuti-quater” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022), limitatamente al periodo di imposta 2022, ha disposto l’aumento a 3.000 euro annuo del limite, ordinariamente pari ad euro 258,23 e poi elevato ad euro 600 con il recente “Decreto Aiuti-bis” (vedi ns. Suggerimento n. 659/86 del 7 novembre 2022), di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sia ai fini fiscali che previdenziali, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In caso di superamento del limite massimo pari ad euro 3.000 il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 3.000.
La verifica del mancato superamento del limite è effettuata complessivamente considerando tutti i compensi in natura erogati nell’anno 2022 (compresi ad esempio il valore dell’auto, del telefono o dell’abitazione in uso promiscuo), al netto di quanto il dipendente ha eventualmente corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito.
A tal fine si osserva inoltre che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. “principio di cassa allargato”).
Al fine della verifica complessiva annua della soglia di esenzione fiscale e contributiva relativa all’anno 2022, il valore dei beni o dei servizi prestati al dipendente, riconosciuti nel rispetto delle condizioni sopra esposte, dovrà essere indicato non oltre il cedolino paga di dicembre 2022 purché la corresponsione di detta retribuzione avvenga entro il 12 gennaio 2023.