INPS - Gestione DM10 passivi, note di rettifica passive e DM10Vig passivi - Modalità operative
L’Istituto riepiloga le modalità da seguire per il recupero di somme a credito delle imprese derivanti da denunce contributive mensili, da note di rettifica o da regolarizzazioni contributive.
Suggerimento n. 25/4 del 15 gennaio 2018
Con il recente messaggio n. 5159/2017, l’INPS ha riepilogato e precisato le modalità operative per la corretta gestione dei crediti derivanti da DM10 passivi, note di rettifica passive e DM10Vig passivi.
Nel rimandare ad un’attenta lettura del predetto messaggio, che peraltro si presenta di non facile interpretazione, riteniamo utile fornire di seguito una sintesi ragionata e semplificata delle modalità in vigore per il recupero dei crediti contributivi, in relazione alle varie modalità con le quali possono originarsi tali crediti.
DENUNCE MENSILI PASSIVE
In caso di denuncia mensile (flusso UNIEMENS) passiva, cioè una denuncia che presenti un saldo finale a credito dell’azienda, è possibile recuperare tale credito in uno dei seguenti modi.
a) Compensazione su F24
Deve essere preceduta da una comunicazione, da effettuare tramite Cassetto previdenziale, utilizzando l’oggetto “Versamenti F24 - Compensazione F24”.
Da notare che la compensazione del credito da denuncia mensile passiva va effettuata entro i 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia dalla quale deriva il credito.
b) Compensazione con eventuali partite debitorie INPS
Decorso il periodo utile per effettuare la compensazione con F24 o qualora l’impresa non intenda ricorrervi, si può utilizzare questa tipologia di compensazione tramite la procedura telematizzata che si trova all’interno del “Cassetto previdenziale - Comunicazioni ON-LINE”, cliccando il codice “Compensazioni” (Richiesta di compensazione contributi).
c) Richiesta di rimborso
Tale procedura va seguita esclusivamente quando l’azienda è cessata e/o non vi sono partite a debito.
Si tratta di una procedura telematizzata che si trova all’interno del “Cassetto previdenziale - Comunicazioni ON-LINE”, cliccando il codice “Rimborso contributi” (Richiesta di rimborso contributi).
NOTE DI RETTIFICA PASSIVE
A seguito dell’invio delle denunce mensili viene avviata dall’Istituto una procedura di controllo che, una volta completata la fase di calcolo, può generare delle note di rettifica attive o passive.
Le note di rettifica passive presentano una somma a credito dell’impresa, che, dopo attenta verifica, eventualmente anche con la Sede INPS competente, può essere recuperata in uno dei seguenti modi.
a) Compensazione su F24
Deve essere preceduta da una comunicazione, da effettuare tramite Cassetto previdenziale, utilizzando l’oggetto “Versamenti F24 - Compensazione F24”.
La causale contributo da utilizzare per l’esposizione dell’importo a credito su F24 è DMRP.
b) Compensazione con eventuali partite debitorie INPS
Decorso il periodo utile per effettuare la compensazione su F24, si può utilizzare questa tipologia di compensazione tramite la procedura telematizzata che si trova all’interno del “Cassetto previdenziale - Comunicazioni ON-LINE”, cliccando il codice “Compensazioni” (Richiesta di compensazione contributi).
c) Richiesta di rimborso
Quando l’azienda è cessata e/o non vi sono partite a debito, il recupero può avvenire tramite la procedura telematizzata che si trova all’interno del “Cassetto previdenziale - Comunicazioni ON-LINE”, cliccando il codice “Rimborso contributi” (Richiesta di rimborso contributi).
Da notare che le note di rettifica, attive o passive, sono notificate all’impresa mediante posta elettronica certificata o, in caso di assenza di PEC, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; sono inoltre consultabili in tempo reale on line accedendo alla propria area riservata.
DM10VIG PASSIVI
A seguito di variazioni che abbiano valenza contributiva di denunce mensili relative a periodi pregressi si può generare un DM10Vig passivo, il cui importo a credito non può essere compensato attraverso il modello F24, ma può essere recuperato in uno dei seguenti modi.
a) Compensazione con eventuali partite debitorie INPS
Questa compensazione si attua tramite la procedura telematizzata che si trova all’interno del “Cassetto previdenziale - Comunicazioni ON-LINE”, cliccando il codice “Compensazioni” (Richiesta di compensazione contributi).
b) Richiesta di rimborso
Anche nel caso di DM10Vig passivi, quando l’azienda è cessata e/o non vi sono partite a debito, il recupero può avvenire tramite la procedura telematizzata che si trova all’interno del “Cassetto previdenziale - Comunicazioni ON-LINE”, cliccando il codice “Rimborso contributi” (Richiesta di rimborso contributi).
Da ultimo evidenziamo l’importante precisazione fornita dall’INPS, secondo la quale, in tutti i casi di compensazione, le partite creditorie e debitorie dell’azienda si elidono, fino a concorrenza del minor importo, dal momento in cui ha inizio la loro coesistenza e non dopo che sia avvenuto l’accertamento da parte dell’Istituto. Ciò ha rilevanza, in particolare, al fine di determinare l’eventuale applicazione di sanzioni e interessi.