INPS - Esonero contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo determinato di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI) e del supporto per la formazione e lavoro (SFL) - Indicazioni operative
L’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto.
Suggerimento n. 523/104 del 27 novembre 2024
Come noto (v. ns. Suggerimento n. 271/2023), il decreto-legge n. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023) ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto alla formazione e il lavoro (di seguito SFL), a decorrere dal 1° settembre 2023, e l’Assegno di Inclusione (di seguito ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il citato decreto-legge, al fine di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, ha istituito un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari delle predette misure (SFL e ADI).
In virtù di ciò, l’INPS, con la circolare n.111/2023 ed il messaggio n. 3888/2024 ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto che, di seguito, per quanto di interesse, andiamo a sintetizzare.
DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO
L’esonero è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa – SIISL (v. nostro Suggerimento n. 522/2024).
Non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che:
- non hanno inserito l’offerta di lavoro nel SIISL;
- non sono in regola con gli obblighi di assunzione ex art. 3 L. n. 68/1999 (assunzioni obbligatorie), fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di SFL o ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge;
- non sono in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
RAPPORTI DI LAVORO OGGETTO DI ESONERO
L’esonero è riconosciuto nelle ipotesi di:
- assunzione di percettori di SFL o ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, decorrente dal 1° gennaio 2024;
- assunzione di percettori di SFL o ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a tempo parziale, decorrente dal 1° gennaio 2024;
- trasformazione, decorrente dal 1° gennaio 2024, dei contratti a tempo determinato stipulati con i percettori di SFL o ADI in contratti a tempo indeterminato;
- assunzione di percettori di SFL o ADI con contratto di apprendistato, anche a tempo parziale, decorrente dal 1° gennaio 2024.
Al riguardo, si sottolinea che:
- alla data della prima assunzione incentivata il lavoratore deve essere percettore di SFL o ADI, (non è sufficiente che abbia inoltrato l’istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo e che gli sia stato riconosciuto il titolo);
- nell’ipotesi di proroga del contratto di lavoro e di trasformazione del contratto a tempo indeterminato quanto indicato al punto precedente non è richiesto.
L’esonero non è riconosciuto per i rapporti di lavoro:
- a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- intermittente;
- occasionale.
MISURA E DURATA DELL’ESONERO
Per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato:
- è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo annuo pari a € 8.000,00, riparametrato su base mensile, per la durata di 12 mesi; ne consegue che la soglia massima mensile dell’esonero è pari a € 666,66 (€ 8.000,00/12). Per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia massima mensile (€666,66) deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura giornaliera pari a €21,50 (€666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per i rapporti a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
Per le assunzioni a tempo determinato:
- l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non superiore alla durata dei rapporti di lavoro stessi, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo annuo pari a € 4.000,00, riparametrato su base mensile; ne consegue che la soglia massima mensile dell’esonero è pari a € 333,33 (4.000,00/12). Per i rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia massima mensile (€333,33) deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura giornaliera pari a €10,75 (€333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per i rapporti a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
Per le trasformazioni:
- è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo annuo pari a € 8.000,00, riparametrato su base mensile, per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato già agevolato venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta complessivamente fino ad un massimo di 24 mesi, sebbene con un’entità differente in presenza del rapporto a tempo determinato (50% dei contributi datoriali) e in presenza di trasformazione a tempo indeterminato dello stesso (100% dei contributi datoriali).
Per quanto riguarda la soglia massima mensile dell’esonero, il proporzionamento in caso di risoluzione dei rapporti nel corso del mese e nell’ipotesi di rapporti a tempo parziale, si veda quanto sopra indicato.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contribuiti dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione del ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.” (ex art. 1 co. 755 L. n. 296/2006);
- il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Pertanto, non è oggetto di agevolazione il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge n. 103/1991.
Per quanto attiene al contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), evidenziamo che:
- il contributo IVS è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo, avendo natura previdenziale;
- una volta applicato l’esonero dal versamento IVS, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo (per effetto dell’applicazione del massimale annuo).
Poiché, inoltre, l’esonero in oggetto opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative relative alla destinazione del TFR ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.
Si fa presente che, nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% (ex art. 2 co. 28 L. n. 92/2012).
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Infine, si precisa che le agevolazioni spettano nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
CONDIZIONI GENERALI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Il diritto alla fruizione dell’esonero in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art. 31 D.lgs. n. 150/2015 a cui si rimanda (vedi il paragrafo dedicato ai principi generali contenuto nel nostro suggerimento n. 234/2024).
CONDIZIONI SPECIFICHE DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Il decreto-legge n. 48/2023 subordina l’applicabilità dell’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari di SFL e ADI al rispetto delle seguenti specifiche condizioni:
- il lavoratore non deve essere licenziato nei 24 mesi successivi l’assunzione; in caso contrario, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’intero ammontare dell’incentivo fruito con applicazione delle sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett. a) L. n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno. La restituzione non è dovuta nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. La restituzione dell’esonero con applicazione delle sanzioni civili è dovuta nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo.
- Nelle ipotesi di assunzione con contratto di apprendistato, l’apprendista, nei 24 mesi successivi all’assunzione, non deve essere licenziato al termine del periodo formativo; in caso contrario, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’intero ammontare dell’incentivo fruito con applicazione delle sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett. a) L. n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno. Al riguardo, si precisa che nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall’istituzione formativa, per cui, in questa specifica fattispecie, non ricorrono le condizioni per la restituzione dell’incentivo fruito.
- Il lavoratore non deve essere licenziato durante il periodo di prova; in caso contrario, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’intero ammontare dell’incentivo fruito con applicazione delle sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett. a) L. n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.
- Il lavoratore non deve dimettersi per giusta causa nei 24 mesi successivi l’assunzione; in caso contrario, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’intero ammontare dell’incentivo fruito con applicazione delle sanzioni civili ex art. 116 co. 8 lett. a) L. n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.
- Il datore di lavoro non è in regola con gli obblighi di assunzione ex art. 3 L. n. 68/1999 (assunzioni obbligatorie), fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di SFL o ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
COMPATIBILITA’ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
L’esonero può essere fruito solo se l’intero importo – quantificato tenendo conto di tutto il periodo di tempo in cui lo stesso è utilizzabile – non supera il massimale concedibile previsto dai Regolamenti comunitari relativi agli aiuti “de minimis” di settore nell’arco di 3 anni.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio di riferimento, dovranno essere presi in considerazione gli aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo concessi, incluso l’importo dell’esonero in argomento, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”, ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti disciplinanti gli aiuti di Stato.
COORDINAMENTO CON ALTRI ESONERI
L’esonero è compatibile esclusivamente con i seguenti esoneri:
- Incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’art. 13 L. n. 68/1999; In questa ipotesi, la cumulabilità tra l’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari di SFL e ADI è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili (retribuzione lorda e contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali).
- Agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
PRESENTAZIONE ISTANZA DI ESONERO SUL PORTALE DELLE AGEVOLAZIONI
Per conoscere l’ammontare del beneficio spettante ed essere autorizzato a fruirne, il datore di lavoro - dopo essersi autenticato con la propria identità digitale sul sito istituzionale www.inps.it - deve inoltrare all’Istituto la domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI” disponibile al seguente percorso: Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”.
Nel modulo è richiesta l’indicazione:
- del lavoratore assunto;
- della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- del codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- dell’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- dell’eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- della misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.
L’Istituto, ricevuta l’istanza:
- verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- verifica l’effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.
Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’Istituto informa quest’ultimo - mediante comunicazione in calce al modulo di istanza on-line - che è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.
Nelle ipotesi di part-time, in caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare l’importo già autorizzato dalla procedura telematica.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Una volta autorizzato, il datore di lavoro può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione del lavoratore per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL’ESONERO NEL FLUSSO UNIEMENS
La fruizione dell’esonero avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le istruzioni operative e contabili contenute nel messaggio n. 3888/2024 a cui si rinvia.
Sul punto, si segnala che:
- il recupero dei conguagli arretrati spettanti per i mesi da gennaio 2024 a novembre 2024 può essere effettuato solamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025 avvalendosi del codice di nuova istituzione “L605”;
- i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (Uniemens/vig).
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Per approfondire quanto sopra sintetizzato si rimanda alla circolare n.111/2023 e al messaggio n. 3888/2024.