INPS - Esonero contributivo per le assunzioni di donne “svantaggiate” - Istruzioni operative
L’Istituto ha fornito le istruzioni operative necessarie per la fruizione dell’esonero in oggetto, limitatamente alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Suggerimento n. 708/130 del 11 novembre 2021
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 8/2021 e 168/2021 per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 3809/2021, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto nella misura pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di importo pari a € 6.000,00 annui, previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2021) per le assunzioni di donne lavoratrici ovvero per le proroghe o trasformazioni dei loro contratti a tempo determinato, effettuate nell’anno 2021.
Premesso che la Commissione Europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 e fermo restando il rispetto di tutte le condizioni preventive previste per il corretto accesso all’agevolazione in parola - illustrate nel citato Suggerimento n. 168/2021 - riportiamo di seguito le principali indicazioni operative fornite dall’INPS.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LA RICHIESTA DELL’ESONERO
L’Istituto ha indicato che ai fini della fruizione dell’esonero in oggetto:
- i datori di lavoro interessati devono effettuare la preventiva comunicazione on-line utilizzando il modulo “92-2012” (appositamente rivisitato al fine di renderlo conforme alla disciplina prevista dalla L. n. 178/2021), presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, a partire dalla data odierna (11 novembre 2021);
- per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line;
- qualora sia già stata effettuata la preventiva comunicazione on-line per la fruizione dell’esonero in misura pari al 50% dei contribuiti datoriali (incentivo strutturale ex L. n. 92/2012), per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate nel corso del 2021, i datori di lavoro non devono effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulta valida ed efficace per la fruizione dell’esonero in misura pari al 100% dei contributi datoriali.
- Pertanto, è concessa ai datori di lavoro la possibilità di restituire il beneficio pari al 50% dei contributi a loro carico a fronte della richiesta di fruizione dell’agevolazione in parola, secondo le istruzioni di seguito descritte.
MODALITA’ DI ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL’ESONERO
A partire dal flusso UniEmens del mese di competenza novembre 2021, i datori di lavoro autorizzati alla fruizione dell’esonero possono valorizzare, per le lavoratrici a cui spetta l’esonero, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per le assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n. 178/2020”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio 20210609);
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere inserito l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’UniEmens saranno ricostruiti nel DM2013 “VIRTUALE” come segue:
- con il codice “L541”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n. 178/2020”;
- con il codice “L542”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. 178/2020”.
Per recuperare il beneficio spettante per i mesi pregressi (da gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), i datori di lavoro devono:
- valorizzare l’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022;
- ripetere l’elemento “InfoAggcausaliContrib” per tutti i mesi pregressi.
Per la restituzione delle quote di esonero (pari al 50% dei contributi datoriali) di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, L. n. 92/2012 (v. suggerimento n. 429/2013), i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M431”, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”, e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.
Per la restituzione delle quote di esonero (pari al 50% dei contributi datoriali) per le assunzioni di giovani di cui all’art. 1, comma 100, L. n. 205/2017 (c.d. “incentivo GECO” (v. suggerimento n 143/2018), i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M472”, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 205/2017 GECO”, e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/VIG).