INPS - Dimissioni del padre lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità - Ticket di licenziamento - Convalida

L’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alle dimissioni presentate dal lavoratore, nel periodo di durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, ed al conseguente obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.

Suggerimento n. 235/44 del 21 aprile 2023


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 515/2022), il decreto legislativo n. 105/2022 ha modificato il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla genitorialità), introducendo l’articolo 27 bis che disciplina il congedo di paternità obbligatorio.

Nello specifico, il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore e da utilizzare anche in via non continuativa, nell’arco temporale compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso periodo, anche in caso di morte perinatale del figlio e durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e, in caso di parto plurimo, la durata dello stesso è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo (spettante in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).

Ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 151/2001, per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo.

Inoltre, durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, lo stesso ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (indennità sostitutiva del preavviso). La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

Con la circolare n. 32/2023, l’Istituto ha precisato, su conforme parere del Ministero del Lavoro che il lavoratore padre, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Con messaggio n. 1356/2023, l’INPS ha fornito alcune precisazioni sugli aspetti contributivi alla luce di quanto esposto, nonché le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

 

Aspetti contributivi

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo – intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, c.d. ticket di licenziamento (analogamente a quanto previsto in caso di dimissioni della lavoratrice madre, intervenute durante il periodo tutelato di maternità).

Pertanto, in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio:

  • il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;
  • l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022.

L’INPS precisa che, qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente al 12 aprile 2023 (data di pubblicazione del messaggio n. 1356/2023), il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del citato messaggio (16 luglio 2023), senza aggravio di sanzioni e interessi.

Ai fini della determinazione del massimale mensile NASpI per l’anno 2023, da prendere a riferimento per il calcolo del contributo ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, rinviamo al nostro Suggerimento n. 111/2023.

 

Indicazioni operative

I datori di lavoro, per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, avente significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”.

Il contributo (c.d. ticket di licenziamento) dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio INPS, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 luglio 2023, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

Si consiglia di effettuare la variazione dei flussi prima di procedere al versamento del contributo, comunicando la variazione all’Istituto tramite Cassetto previdenziale.

 

Convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale

Con l’occasione, ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, come da istruzioni fornite dall’INL (v. nostro Suggerimento n. 393/2022). A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.


Referenti

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